Bando “contributo sul costo di costruzione” art.18 della l.r. n.13/2020.

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Possono partecipare chi richiede al Comune istanze edilizie onerose (permesso a costruire, segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione di inizio lavori asseverata)  nel periodo tra il 29 maggio 2020 e il 30 novembre 2020, fino ad esaurimento delle risorse.
La disposizione introdotta non ha effetti retroattivi e non riguarda le pratiche in corso di istruttoria comunale presentate agli uffici prima di tale periodo.

Copre la parte del contributo sul costo di costruzione che il cittadino o l’impresa deve versare al Comune per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. Il bando non finanzia la parte relativa agli oneri di urbanizzazione e non finanzia costi relativi a materiali o a manodopera necessari per  la realizzazione degli interventi.

 

I Comuni  determinano l’incidenza del costo di costruzione sulla base delle disposizioni seguenti:

  • il D.M. 10 Maggio 1977, n. 801 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici);
  • il D.P.R. 6 Giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
  • la L.R. 5 Dicembre 1977 n.56 (Tutela ed uso del suolo) - articoli 51 e 52;
  • la D.C.R. 1 dicembre 1977, n. 240/CR-8792 (Artt. 6 e 10 della L.R. 28 gennaio 1977, n. 10. Criteri per la determinazione delle aliquote relative al costo di costruzione);
  • la D.C.R. 28 luglio 1982, n. 320-16021 (art. 9 della legge 25 Marzo 1982, n .94. Adeguamento dell’aliquota relativa al costo di costruzione);
  • la D.C.R. 27 aprile 1988, n. 765-5767 (Adeguamento dell’aliquota relativa al costo di costruzione. Rettifica errore materiale);
  • il D.M. 20 giugno 1990 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia);
  • la D.C.R. 21 giugno 1994, n.817-8294 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali);
  • la D.C.R. 10 Dicembre 1996, n. 345-19066 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali).

Indicativamente, per gli edifici residenziali di nuova costruzione tale costo varia tra il 5 e il 12% (in funzione delle caratteristiche tipologiche, della destinazione ed ubicazione) del valore fornito dalla Regione, aggiornato all’istat; per gli interventi residenziali sugli edifici esistenti l’aliquota è il 5% di 1/3 del costo effettivo di costruzione determinato sulla base di un elenco prezzi adottato dal Comune (v. DCR 817-8294).
Per gli edifici produttivi tale costo non è dovuto (v. art.19 del DPR n.380/2001)
Per le altre destinazioni d’uso si applicano diverse aliquote al computo metrico calcolato sulla base del preziario adottato dal Comune.

La richiesta è avanzata dai professionisti abilitati alla presentazione delle istanze edilizie, a nome e per conto di privati ed imprese, esclusivamente attraverso la specifica piattaforma reperibile sul sito www.mude.piemonte.it (tasto “Bando costo di costruzione”).
Terminato il budget disponibile la piattaforma comunicherà lei stessa al richiedente l’impossibilità di attivare la richiesta del contributo regionale.
 

Si, è necessario affinché il Comune sia a conoscenza della procedura in atto e possa concluderla. La comunicazione deve avvenire in forma scritta contestualmente all’inoltro dell’istanza edilizia e prima di procedere alla presentazione della domanda di contributo.

Il costo di costruzione è finanziato al 100% per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ovvero per gli interventi di: manutenzione straordinaria,  ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, sostituzione edilizia, nonché per gli interventi previsti dalla L.r. 16/2018 e dalla L. n.106/2011 (art.5 c. da 9 a 14).
Il costo di costruzione  è finanziato al 50% per gli interventi di nuova edificazione e che non rientrano nei casi precedentemente elencati.

Sì, qualora rientrino nei casi previsti dalla l.r. n.16/2018, dalla L. n.106/2011(art.5 commi da 9 a 14), nonché nei casi rientranti nella nuova definizione di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 lett.d) del Dpr 380/2001 (così come modificato dal Decreto Legge n.76/2020).
Anche gli ampliamenti pertinenziali, che il Dpr 380/2001 (art.3 let. e.6) non considera come nuova costruzione, possono beneficiare del 100% del contributo.
 

Si, sono visualizzabili nella pagina: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/territorio/edilizia/ripartipiemonte-modalita-per-beneficiare-contributo-sui-costi-costruzione.
 

Il Comune deve fornire gli estremi bancari che ritiene opportuni per l’accredito del contributo da parte della Regione. Tali estremi devono essere indicati al momento dell’accreditamento dei propri  tecnici comunali.

Per tale fase, non è previsto l'utilizzo della "piattaforma" accedibile dal sito MUDE e il Comune deve comunicare esclusivamente (all'indirizzo di PEC: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it) l'avvenuta data di "fine lavori", specificando ai fini dell'individuazione della pratica il numero assegnato ("CONT_COSTR.1.0.0.202.,......), il nome e il codice fiscale/partita IVA del beneficiario e l'importo ricevuto. Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, ovvero realizzi opere minori o difformi dalle richieste, con "costo di costruzione" inferiore, il Comune deve calcolare e comunicare alla medesima casella di PEC indicata l'effettivo costo di costruzione dovuto specificando l'importo che deve essere restituito alla Regione Piemonte; anche in tale caso occorre indicare il nome e il codice fiscale/partiva IVA del beneficiario, l'importo finanziato e il numero dell'istanza assegnato ("CONT_COSTR.1.0.0.202.

Il bando ammette una sola domanda per titolare di istanza edilizia, quindi la piattaforma ammette un solo richiedente, titolare di codice fiscale o di partita iva (per le aziende).

Sì, se la variante in corso d’opera richiede un titolo edilizio oneroso

Sì.