PSR Op. 16.6.1 e 16.8.1, modifica dei termini e disposizioni

Data notizia

Con la D.D. n. 443 del 24.08.2022 del Settore Foreste è stato prorogato il termine per la conclusione degli interventi per le operazioni 16.6.1 e 16.8.1 ed sono state inoltre modificate le disposizioni relative all'ammissibilità degli interventi selvicolturali previsti dall'op. 16.8.1.
 
Il nuovo termine per la realizzazione delle attività per le Operazioni 16.6.1 e 16.8.1 è il  24 luglio 2023, tale nuova data, modifica i punti:
- 5.5 e 9.4 del bando 2018 dell’Operazione 16.8.1
- 5.5 e 9.5 del bando 2018 dell’Operazione 16.6.1 
- 5.4.1 dei bandi 2018 di entrambe le operazioni 16.8.1.e 16.6.1
 
Pertanto, non sarà più possibile richiedere la proroga di 180 gg per la conclusione delle attività, prima prevista dai punti:
- 9.4 del bando 2018 dell’Operazione 16.8.1 (di  cui alla  D.D. n.1857 del 22.06.2018 e D.D. di rettifica n. 2196 del 23.07.2018)
- 9.5 del bando 2018 dell’Operazione 16.6.1 approvato con D.D. n. 3286 del 12.10.2018 e rettificato con D.D. del 272 del 29.01.2019.
 
Infine, è stato modificato il par. 5.3.1.“Interventi ammissibili” del bando 2018 dell'Operazione 16.8.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte di cui alla D.D. n. 1857 del 22/06/2018 e successiva D.D. n. 2196 del 23.07.2018, dove  la frase “Tali interventi saranno possibili solo dopo l’approvazione formale del PFA.” è sostituita dalla seguente: “Tali interventi possono essere realizzati anche prima dell’approvazione formale del PFA con Delibera della Giunta Regionale, sotto la responsabilità del beneficiario e previo adempimento delle procedure di cui agli artt. 4 o 6 del Regolamento Forestale – DPGR n. 8/R del 20 settembre 2011. Tali interventi possono essere rendicontati in domanda di pagamento solo a conclusione dell’istruttoria tecnica, dell’adozione finale del PFA da parte del soggetto proponente e dell’invio per l’approvazione formale da parte della Giunta Regionale."

Gli interessati hanno ricevuto, tramite PEC, la D.D. 443 del 24/08/2022.