PSR 2014-20, Op. 8.3.1-8.4.1-8.5.1: modifica del paragrafo 16 “Durata e termini di realizzazione dell’investimento” delle Norme tecniche e amministrative. Possibilità di seconda proroga

Data notizia

Con Determinazione Dirigenziale del Settore Foreste n. 435 del 19 giugno 2023 è stato modificato il par. 16  “Durata e termini di realizzazione dell’investimento” delle Norme tecniche e amministrative delle Operazioni 8.3-8.4-8.5 del PSR 2014-2020 (allegati A alle determinazioni del Settore Foreste nn. 3640, 3635 e 3636 del 22 ottobre 2019), relativamente al possibilità di richiedere una sola proroga ai termini per la conclusione e la rendicontazione degli interventi.
In seguito alle modifiche apportate, può essere concessa una proroga successiva alla prima, esclusivamente nei casi di interventi ammessi a finanziamento già affidati all’impresa esecutrice ed in corso di realizzazione. La durata della seconda proroga non può superare i 150 giorni; in ogni caso, la presentazione della rata di saldo non può avvenire oltre il 30/08/2024.
Alla domanda di proroga dovrà essere allegata una relazione dettagliata che motivi la richiesta, illustrando le cause del dilazionarsi delle spese, accompagnata da un cronoprogramma degli interventi da concludere, che tenga conto delle limitazioni dovute a fattori meteoclimatici nonché di quelle imposte dalle norme e dai regolamenti in materia forestale e ambientale.