Tipologia di contenuto
Normativa

Normativa forestale

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Gestione e promozione economica delle foreste (l.r. 4/2009)

La legge forestale del Piemonte (l.r. 4/2009) riordina la materia forestale nel suo complesso disciplinando la gestione e la promozione economica delle foreste, riconoscendone il valore collettivo e sottolineandone la multifunzionalità.

In armonia con il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), la l.r. 4/2009 identifica i livelli della pianificazione silvo-pastorale, definisce le forme di tutela degli ecosistemi forestali, introduce le forme di gestione associata e la nascita degli sportelli forestali, l'istituzione dell’Albo delle imprese forestali del Piemonte, promuovendo in modo trasversale iniziative di sviluppo economico, ricerca, divulgazione e qualificazione professionale nel settore forestale piemontese.

Tra i contenuti della Legge emergono anche i profili di vigilanza e delle relative sanzioni amministrative, i cui importi vengono aggiornati periodicamente dalla Giunta regionale (vedi sezione allegati di questa pagina, DGR 11-2396 del 30.3.2026).

Il Regolamento forestale

Il 20 settembre 2011 è stato emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011 n. 8/R il “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4” che norma, fra le altre cose, le modalità per effettuare tagli boschivi sul territorio piemontese. 

Tra i suoi contenuti chiave figurano la disciplina delle procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali, le norme tecniche per la gestione dei boschi (come epoche di taglio, turni minimi e modalità di esecuzione), i criteri per la conservazione della biodiversità e la tutela delle specie sporadiche, la prevenzione dei danni (biotici, da fauna o incendi) nonché le disposizioni su arboricoltura da legno, pascolo e viabilità forestale. 

Infine, il Regolamento disciplina le procedure sanzionatorie e di ripristino in caso di violazioni dello stesso. In particolare, in allegato al Regolamento vengono riportati i valori delle piante su cui basare il calcolo delle sanzioni amministrative di cui alla l.r. 4/2009. Tali importi vengono aggiornati periodicamente dalla Giunta regionale (vedi sezione allegati di questa pagina, DGR 11-2396 del 30.3.2026).

Il Regolamento regionale "non bosco"

Il Regolamento regionale 4 agosto 2023, n. 6/R (che ha abrogato il precedente Regolamento regionale n. 2/R del 23.01.2017) definisce modalità e criteri le perimetrazione e l'accertamento delle le superfici ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco (art. 3, comma 3 bis della l.r. 10 febbraio 2009), nel rispetto dei criteri minimi nazionali definiti dal decreto interministeriale del 12 agosto 2021, adottato ai sensi dell' articolo 7, comma 11 del D.lgs 34/2018.

Il regolamento, attraverso l’individuazione delle superfici del "non-bosco", promuove:

  • il ripristino delle attività agropastorali, al fine della ricostituzione del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico che caratterizza determinate aree del territorio regionale.
  • il restauro dei manufatti e nuclei rurali esistenti in condizioni precarie, oggetto di invasione da parte di vegetazione arborea che ha alimentato condizioni di degrado e di non utilizzo, compromettendone la riqualificazione, ai fini del miglioramento della qualità del paesaggio.

Costituiscono paesaggi agrari di interesse storico:

          a) i vigneti;

          b) le risaie;

          c) i frutteti di cultivar tradizionali storiche piemontesi;

          d) i paesaggi inseriti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici, istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070 e quelli identificati nel Catalogo nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, promosso dal già Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, ora Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Costituiscono paesaggi pastorali di interesse storico le aree caratterizzate dalla presenza di attività pastorali preesistenti, anche con costruzione di insediamenti e strutture di servizio (alpeggi stagionali e aggregati permanenti).

Atti collegati

Tipo di atto
Provvedimento interno
Allegati
DGR n. 11-2396 del 30.3.2026 e allegati.pdf
File pdf - 1.22 MB

Tipo di atto
Provvedimento nazionale

Tipo di atto
Provvedimento interno

Tipo di atto
Provvedimento interno