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Normativa

Normativa forestale

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Gestione e promozione economica delle foreste (l.r. 4/2009)

La legge forestale del Piemonte (l.r. 4/2009) riordina la materia forestale nel suo complesso e si prefigge la gestione e promozione economica delle foreste, riconoscendo il valore collettivo e sottolineandone la multifunzionalità.

Intoduce le forme di gestione associata, la nascita degli sportelli forestali, l'istituzione del Fondo Regionale di sviluppo forestale e dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte reso operativo con il Regolamento regionale di "Disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte" n. 2/R dell'8 febbraio 2010.

Il Regolamento forestale

Il 20.09.2011 è stato emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011 n. 8/R il “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4” che norma, fra le altre cose, le modalità per effettuare tagli boschivi sul territorio piemontese. 

Il Regolamento regionale "non bosco"

Il Regolamento regionale 4 agosto 2023, n. 6/R (che ha abrogato il precedente Regolamento regionale n. 2/R del 23.01.2017) definisce modalità e criteri le perimetrazione e l'accertamento delle le superfici ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco (art. 3, comma 3 bis della l.r. 10 febbraio 2009), nel rispetto dei criteri minimi nazionali definiti dal decreto interministeriale del 12/08/2021, adottato ai sensi dell' articolo 7, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

Il regolamento, attraverso l’individuazione delle superfici del "non-bosco", promuove:

  • il ripristino delle attività agropastorali, al fine della ricostituzione del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico che caratterizza determinate aree del territorio regionale.
  • il restauro dei manufatti e nuclei rurali esistenti in condizioni precarie, oggetto di invasione da parte di vegetazione arborea che ha alimentato condizioni di degrado e di non utilizzo, compromettendone la riqualificazione, ai fini del miglioramento della qualità del paesaggio;

Costituiscono paesaggi agrari di interesse storico:

          a) i vigneti;

          b) le risaie;

          c) i frutteti di cultivar tradizionali storiche piemontesi;

          d) i paesaggi inseriti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici, istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070 e quelli identificati nel Catalogo nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, promosso dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

Costituiscono paesaggi pastorali di interesse storico le aree caratterizzate dalla presenza di attività pastorali preesistenti, anche con costruzione di insediamenti e strutture di servizio (alpeggi stagionali e aggregati permanenti).

Atti collegati

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Provvedimento nazionale

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Provvedimento interno