Emergenza Covid-19: interventi selvicolturali in bosco da parte di privati cittadini

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Faq attività selvicolturali emergenza covid

Il Governo ha recentemente pubblicato un chiarimento  sulla classificazione come attività lavorativa degli interventi su superfici agricole adibite alle produzioni per autoconsumo.
ll testo della FAQ recita:

È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione? 
Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

Si reputa che l'interpretazione governativa sia applicabile anche alle attività selvicolturali, in quanto classificabili come una delle forme di coltivazione del terreno. 

Considerate tali motivazioni, d'intesa con il Comando Regionale dei Carabinieri Forestale e sulla base del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, si ritiene che gli spostamenti sul territorio da parte di privati cittadini, finalizzati ad eseguire interventi selvicolturali per l'approvvigionamento di legna per autoconsumo siano consentiti.

Allegati

faq_attivita_selvicolturali.pdf
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