- Rivolto a
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
Capo V.
STRUTTURE PRIVATE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA E LA
PRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
Art. 17.
(Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie)
1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, entro i limiti del 15 per cento
del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ATC e del 7 per cento del territorio agro-silvopastorale
di ciascun CA, può autorizzare, secondo i criteri individuati dal piano faunistico venatorio
regionale l'istituzione di AFV ed AATV. L'autorizzazione dell'istituzione e il rinnovo di
concessione di AFV e AATV è resa nota a terzi nelle forme previste dalle leggi vigenti. La Giunta
regionale approva il regolamento di disciplina e le condizioni autorizzative di permanenza e rinnovo
delle AFV e delle AATV.
2. Le AFV, a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica
fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica, non perseguono scopo
di lucro e sono soggette a tassa di concessione regionale. La richiesta di concessione viene
presentata corredata di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire
l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal
calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle AFV non
è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. Rientrano
tra le attività connesse, di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, le attività di fornitura di
beni e servizi faunistico-venatori, svolte da imprese agricole, effettuate mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda. La Regione, su richiesta degli interessati e sentito
l'ISPRA, può autorizzare l'istituzione di AFV con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma
1, lettera a), della legge 157/1992.
3. Le AATV, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di
allevamento, esclusivamente nella stagione venatoria, sono istituite ai fini di impresa agricola.
4. Il territorio delle AATV coincide preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole
ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, oppure dismesse da interventi agricoli ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 (Regolamento del Consiglio che
modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85 e (CEE) n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei
seminativi dalla produzione nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione).
Per le attività legate alle Aziende Venatorie del Piemonte si deve andare sul Portale NEMBO - Caccia ai seguenti link:
Presentazione dei piani di prelievo (selettivi o numerici)
Presentazione istanze delle Aziende (rinnovo, modifica territoriale, etc)