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Scheda informativa

Farmaci generici

Rivolto a
Cittadini
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Il medicinale equivalente o generico è un medicinale che contiene lo stesso principio attivo, nella stessa concentrazione di un medicinale di marca non più coperto da brevetto (definito originator). I medicinali equivalenti hanno la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni del medicinale di riferimento: dal punto di vista terapeutico sono equivalenti al prodotto da cui hanno origine e possono essere utilizzati in sua sostituzione.

I medicinali equivalenti non sono identici agli originali, possono avere differenti eccipienti o essere formulati con una differente tecnologia farmaceutica; ciononostante hanno pari valore terapeutico degli originator e sono bioequivalenti. Questo significa che, se sono somministrati alla stessa dose del medicinale originator, non presentano differenze in termini di efficacia e sicurezza.

I medicinali equivalenti sono molto più economici dei prodotti originali (fino al 50%)
Questo aspetto rappresenta una risorsa importante per i cittadini e per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il medicinale equivalente costa meno del medicinale originale perché il prezzo di un medicinale brevettato comprende i costi di ricerca relativi alla scoperta, alla sintesi del principio attivo e i costi di produzione sostenuti dall’azienda.

Quando sono presenti in commercio più medicinali equivalenti con lo stesso principio attivo, il SSN rimborsa l’importo della specialità medicinale con il prezzo più basso. La legge prevede che il farmacista informi i cittadini sulla possibilità di sostituire il medicinale prescritto dal medico con l’equivalente dal prezzo più basso. Tale facoltà viene meno solo se il medico ha apposto sulla ricetta l’indicazione “non sostituibile” (ad esempio con la dicitura SIC VOLO). Il cittadino è libero di non accettare la proposta di sostituzione effettuata dal farmacista: in questo caso, se il farmaco è in classe A, il cittadino deve pagare l’eventuale differenza tra il prezzo del farmaco erogato e il prezzo di rimborso fissato dall’Agenzia Italiana del Farmaco per i medicinali equivalenti. Fanno eccezione:

  • i pensionati di guerra titolari di pensione vitalizia
  • i detenuti
  • gli internati ex art. 1, legge 230/99
  • gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice

L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) aggiorna e pubblica periodicamente le liste di trasparenza dei medicinali equivalenti, con l’elenco dei medicinali e i relativi prezzi di riferimento.