Tipologia di contenuto
Scheda informativa

Sostanze, alcol e lavoro

Rivolto a
Cittadini
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

L’attuale normativa prevede che alcune categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi vengano sottoposte a:

  • accertamenti di assenza di tossicodipendenza nonchè di assunzione (saltuaria o abitudinaria) di sostanze stupefacenti (es. oppiacei, cocaina, cannabis, amfetamine, allucinogeni, ecc.) e psicotrope (es. benzodiazepine, barbiturici...)
  • verifiche del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche e accertamenti per la valutazione di assenza di condizioni di alcoldipendenza

Questi accertamenti rappresentano un obbligo per il datore di lavoro che affida al medico competente la loro esecuzione nell’ambito della sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
 

Rischi per assunzione di sostanze

Le categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi devono essere sottoposti, in base alla vigente normativa (art. 125 c. 1 D.P.R. n. 309/1990 e s.m.i.; Intesa Stato-Regioni 30/10/2007; Accordo Stato-Regioni 18/9/2008; art. 41 c. 4 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), ad accertamenti di assenza di tossicodipendenza nonchè di assunzione (saltuaria o abitudinaria) di sostanze stupefacenti (es. oppiacei, cocaina, cannabis, amfetamine, allucinogeni, ecc.) e psicotrope (es. benzodiazepine, barbiturici, ecc.) di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 309/1990 e s.m.i. L’elenco delle sostanze è tassativo così come quello delle mansioni a rischio (all. 1 Intesa 30/10/2007).
La Regione Piemonte ha emanato in materia appositi atti di indirizzo di cui alla D.G.R. 9 marzo 2009 n. 13-10928 e s.m.i.
La sorveglianza sanitaria (art. 41 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i) effettuata dal medico competente comprende visite mediche di tipo preventivo, periodico (di norma una volta l'anno), su richiesta del lavoratore e in occasione del cambio della mansione.
Gli accertamenti rispetto all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope comprendono una visita medica ed esami tossicologici sulle urine.
Nel caso in cui sia necessario sottoporre il lavoratore ad un approfondimento diagnostico (ad esempio in presenza di un risultato positivo agli esami tossicologici), il medico competente invia il lavoratore al Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) presente, in Regione, all’interno di ogni Azienda Sanitaria. Il Ser.D. è anche la struttura specialistica di riferimento per l’eventuale presa in carico del lavoratore sul piano terapeutico-riabilitativo.

Il medico competente ha l’obbligo non solo di provvedere alla sorveglianza sanitaria, effettuando gli accertamenti descritti, ma anche di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori e all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”

Rischi per assunzione di alcol

L'art. 15 Legge n. 125/2001 vieta l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in diverse attività lavorative (Intesa Stato-Regioni 16/03/2006) che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi. Il medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, deve sottoporre i lavoratori addetti a queste attività ad accertamenti per la verifica del rispetto del divieto di assunzione di alcol nonché per la valutazione di assenza di condizioni di alcoldipendenza (art. 41 c. 4 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). La Regione Piemonte ha emanato in materia appositi atti di indirizzo di cui alla D.G.R. 26 ottobre 2015, n. 29-2328.

Per la valutazione dell’assunzione di alcol viene utilizzato l’etilometro, strumento che permette di calcolare la concentrazione di alcol presente nel sangue attraverso la misurazione dell’aria alveolare espirata. Nell’ambito degli accertamenti di assenza di condizioni di alcoldipendenza, oltre alla visita medica, il Medico Competente potrà richiedere l’effettuazione di esami di laboratorio (su sangue) per la ricerca di marcatori biochimici come quelli di funzionalità epatica.

Nel caso in cui sia necessario sottoporre il lavoratore ad un approfondimento diagnostico di alcoldipendenza, il medicocompetente invia il lavoratore ai Servizi Alcologici dei Dipartimenti delle Dipendenze (DPD) presenti, in Regione, all’interno di ogni Azienda Sanitaria. Tali Servizi sono le strutture specialistiche di riferimento anche per l’eventuale presa in carico del lavoratore sul piano terapeutico - riabilitativo.

Il medico competente ha l’obbligo non solo di provvedere alla sorveglianza sanitaria, effettuando gli accertamenti, ma anche di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico - fisica dei lavoratori e all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”.