Tipologia di contenuto
Normativa

Gestione privata della caccia

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'INFS, entro i limiti del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia, può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie (AFV) ed aziende agri-turistico-venatorie (AATV).

Le aziende faunistico-venatorie (AFV) sono istituti privati a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

Le aziende agri-turistico-venatorie (AATV), istituite ai fini di impresa agricola, sono istituti privati nei quali è consentita l'immissione e l'abbattimento, esclusivamente nella stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento.

  • Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie (art. 20, l.r. 4 settembre 1996, n. 70) (testo coordinato).
  • D.G.R. 17 Maggio 2011, n. 73-2072 - Art. 20 l.r. 70/1996. D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i., concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Modifica.

Atti collegati

Tipo di atto
Provvedimento interno
Allegati
AFV AATV istituzione rinnovo revoca (testo coordinato).pdf
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Tipo di atto
Provvedimento interno