FAQ sui requisiti di aggregazione delle forme associative: chiarimenti interpretativi

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

La l.r. 31/2023 ha  introdotto il margine di tolleranza del 10% al limite minimo demografico,  pari a  3.000 abitanti per le aggregazioni montane e di collina ed a 5.000 abitanti per le aggregazioni di pianura.

La l.r. 3/2023 ha introdotto l’obbligo di contiguità territoriale tra i Comuni facenti parte della medesima Unione, in aggiunta ai requisiti preesistenti. Pertanto è necessario che ogni Comune confini con almeno un altro Comune appartenente alla medesima Unione, senza soluzione di continuità territoriale.

Nei casi in cui sussiste, all’interno dell’Unione, “un vuoto territoriale” tra i Comuni aderenti. 
Non occorre che tutti i Comuni siano confinanti tra loro, ma è indispensabile che non ci sia alcuna interruzione territoriale nell’Unione.

No, il requisito della continuità territoriale si configura soltanto con riferimento ai Comuni aderenti all'Unione.

Con l’abrogazione del comma richiamato, le deroghe ai requisiti di aggregazione non sono più concesse.

Le deroghe concesse sino all’entrata in vigore della l.r. 3/2023 di riordino sono confermate, se l'Unione che beneficia della deroga rispetta il criterio della continuità territoriale, a cui occorre adeguarsi entro il termine previsto dalla normativa vigente.

Le deroghe in oggetto, con riferimento al limite minimo demografico per tutte le Unioni e per le Unioni Montane anche al numero minimo di Comuni, sono confermate, a condizione che sussista la continuità territoriale tra i Comuni che compongono l’Unione. 
In particolare quelle di durata illimitata a condizioni invariate, (concesse ai sensi della D.G.R. 8-1141/2015), hanno la medesima durata della forma associativa cui si riferiscono, mentre quelle temporanee (concesse ai sensi della D.G.R. 54-3665/2021) decadono alla scadenza del triennio e non sono rinnovabili.

A seguito delle modifiche introdotte dalla l.r. 31/2023, le Unioni esistenti devono adeguarsi alla disposizione citata entro 30 mesi dall’entrata in vigore della legge di riordino, (ovvero entro il 25/9/2025) pena la cancellazione dalla Carta.