Con l'articolo 65 della l.r. 9/2025 è stato inserito nella l.r. 23/2007 il comma 4-bis.
La nuova disposizione prevede che, nelle more dell’approvazione della programmazione triennale degli interventi regionali per lo sviluppo del sistema di sicurezza integrata da sottoporre al parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), la Giunta, nel rispetto degli indirizzi programmatici definiti annualmente con legge finanziaria regionale, può:
- finanziare patti locali per la sicurezza integrata;
- finanziare progetti integrati per la sicurezza, in seguito a procedure concorsuali, che possono interessare anche tutto il territorio regionale;
- realizzare un intervento direttamente o nell'ambito di un accordo di partenariato con lo Stato, gli enti locali ed i soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale.