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Scheda informativa

L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio è un processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili.
Per gli enti territoriali la riforma contabile è definita dal D.Lgs. n. 118 del 2011 che ha profondamente ridisegnato l’ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali, avviando un percorso di riforma fondato sulla trasparenza e sulla corretta rappresentazione della situazione finanziaria, economico e patrimoniale.

L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l’attuazione dell’armonizzazione contabile.

Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che prevede l’approvazione del bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al medesimo decreto.

Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio).

La nuova normativa contabile sancisce il passaggio da un bilancio impostato in base a “chi gestisce le risorse” con la corrispondenza delle Unità Previsionali di Base ai centri di responsabilità, ad un bilancio che mette in evidenza “cosa viene realizzato” con le risorse disponibili.

Le amministrazioni pubbliche territoriali adottano infatti schemi di bilancio articolati per Missioni e Programmi che evidenziano le finalità della spesa allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

In affiancamento alla contabilità finanziaria è prevista l’adozione, ai fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, tale da garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario, che sotto il profilo economico-patrimoniale.

Tra le principali novità introdotte dalla disciplina dell’armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili, si trovano:

  • l’introduzione di principi contabili, generali ed applicati, informati al criterio della “competenza finanziaria” secondo cui le obbligazioni vengono imputate a bilancio all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
  • l’adozione di schemi di bilancio comuni;
  • l’introduzione del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale e del codice delle transazioni elementari per la rilevazione unitaria di tutti i fatti di gestione;
  • una nuova articolazione del bilancio di previsione finanziario per titoli, tipologie e categorie per le previsioni di entrata e per missioni, programmi e titoli per le previsioni di spesa;
  • l’affiancamento della contabilità finanziaria con un sistema di contabilità economico-patrimoniale con finalità conoscitive;
  • l’adozione di un rendiconto finanziario, economico e patrimoniale;
  • l’adozione del bilancio consolidato con i propri enti, aziende e società.
    Normativa

    D.Lgs. 118/2011

      L. 42/2009

    Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 

     

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