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Tutela e valorizzazione dei beni di uso civico e le terre di proprietà collettiva
L'uso civico è un diritto perpetuo, che spetta a coloro che compongono una determinata collettività, delimitata territorialmente di godere di terreni o beni immobili appartenenti alla collettività medesima (in modo indiviso). Sono di origine antichissima e il contenuto di questo diritto è molto vario.
Il diritto si esplica tramite l'esercizio di usi finalizzati a soddisfare i bisogni essenziali della collettività.
I diritti di godimento più diffusi riguardano l'esercizio del pascolo, del legnatico e dello stramatico (consistente nel diritto di raccogliere erba secca e foglie per la lettiera degli animali).
I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.
La Regione Piemonte, rilevata la necessità di una regolamentazione completa ed aggiornata dell’istituto dell’uso civico, ha adottato la Legge regionale 2.12.2009, n. 29, che, coinvolgendo in maniera consistente le amministrazioni locali, consente un’ottimizzazione della fruizione del patrimonio di uso civico, attraverso l’attivazione di meccanismi di salvaguardia nella gestione dei territori sottoposti a vincolo, e, sempre nel rispetto dei valori storico-culturali sottesi all’istituto stesso, forme innovative di utilizzo, consentendo, altresì, un’ulteriore semplificazione degli iter procedurali in materia.
Si è scelto di trasferire ai Comuni, che potranno esercitarle anche in forma associata, ed alle ASBUC frazionali se esistenti, le funzioni e le attività non specificamente riservate alla Regione od alle Province.
Fermo che nel caso di esistenza o adesione ad un’Unione di Comuni per la gestione associata di funzioni amministrative, la disciplina degli interventi afferenti gli usi civici dovrà essere esercitata dalla dall’Unione.
Sono mantenute in capo alla Regione quelle funzioni che richiedono un esercizio unitario in quanto strettamente collegate sia alla tutela della consistenza del patrimonio coltivo, sia all’accertamento ed al censimento di tali beni.