FAQ sulle nuove disposizioni in materia di usi civici: chiarimenti interpretativi sulle modifiche apportate dalla l.r. 3/2023 alla l.r. 29/2009 e dal D.P.G.R. n. 7/R 2023 al D.P.G.R. n. 8/R 2016

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La l.r. 3/2023 ha introdotto la possibilità di richiedere l’autorizzazione al trasferimento dei diritti di uso civico da terreni appartenenti al demanio civico su altre aree in caso di accertata e irreversibile trasformazione, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 bis, 8 ter e 8 quater, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).

L’istanza può essere presentata quando i terreni gravati da uso civico ricadano nelle seguenti condizioni:

a) hanno irreversibilmente perso la conformazione fisica  o  la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore  della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate  siano state autorizzate dall'amministrazione comunale; 

b) sono stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;     

c) non sono stati  trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.
 

Il comma 8-bis dell’art. 3 della legge 168/2017 prevede che i terreni sui quali trasferire l’uso civico devono avere superficie e valore ambientale equivalente e devono appartenere al patrimonio disponibile dei comuni e/o della Regione. 

Il trasferimento del gravame da uso civico, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 bis, 8 ter e 8 quater, della legge 20 novembre 2017, n. 168 comporta:

a) la demanializzazione dei terreni sui quali è trasferito il diritto d’uso civico e l’apposizione del vincolo paesaggistico  di cui all’art. 142 comma 1 lettera h) del d.lgs 42/2004 per “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”;

b) la sdemanializzazione dei terreni dai quali sono trasferiti  i  diritti  di  uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter, e il mantenimento del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1 lettera h) del d.lgs 42/2004.
 

La documentazione è indicata nel regolamento regionale in materia di usi civici ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera e) della l.r. 29/2009.

La l.r. 3/2023 prevede che l’abbattimento del 90 per cento dell’indennizzo per sanare l’occupazione pregressa possa essere usufruito nei casi in cui la conciliazione stragiudiziale sia promossa da soggetti economici che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica indispensabili a garantire il mantenimento delle comunità locali nei Comuni montani.