Unioni di Comuni: nuove modifiche alla l.r. 11/2012.
Con la legge regionale dell’8 novembre 2023, n. 31, è stato prorogato il termine di adeguamento al requisito della contiguità territoriale, previsto dal comma 2 ter, art. 21 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, aumentandolo da 12 a 30 mesi.
Le Unioni esistenti devono pertanto adeguarsi alla disposizione citata entro il 25/9/2025.
E’ stato inoltre introdotto il margine di tolleranza del 10% al limite minimo demografico previsto dalle leggi regionali in materia di gestione associata (3.000 abitanti per le aggregazioni montane e di collina, 5.000 abitanti per le aggregazioni di pianura).