FAQ per gli Elettori - elezioni regionali 2024

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici

Le elezioni regionali si svolgono contemporaneamente alle elezioni europee e alle elezioni amministrative. Si vota il giorno di sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e il giorno di domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

Per votare bisogna essere muniti della propria tessera elettorale e di un documento di identità e recarsi al seggio presso la Sezione elettorale indicata nella tessera elettorale stessa.

La tessera elettorale si rinnova, su domanda dell’elettore, presso l'ufficio elettorale del Comune di residenza. L’ufficio elettorale resterà aperto anche per tutta la durata delle operazioni di voto.

I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:

  1. carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché sia sotto ogni altro aspetto regolare ad assicuri l’identificazione dell’elettore;
  2. tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
  3. tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del Comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori. Tuttavia, è previsto che i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati e gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votino, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione di quello stesso Comune. La possibilità di votare in una sezione diversa da quella di appartenenza è prevista inoltre per gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la rispettiva sezione abbia barriere architettoniche.

No, non è possibile votare in un Comune diverso da quello di residenza. Fanno eccezione alcune categorie di lavoratori. I militari e gli appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio; i naviganti (marittimi o aviatori) possono votare fuori residenza per motivi di imbarco.

La possibilità di votare all’estero per corrispondenza non è prevista per le elezioni regionali. Anche gli elettori residenti all’estero regolarmente iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e gli elettori temporaneamente all’estero (ad es. per motivi di studio o di lavoro), per votare alle prossime elezioni regionali del 8 e 9 giugno 2024, devono recarsi presso la sezione elettorale del Comune nelle cui liste risultano iscritti. 

Sì. Agli elettori residenti all’estero regolarmente iscritti all’ AIRE, i Comuni di iscrizione elettorale spediscono una cartolina-avviso che dà diritto a tutte le agevolazioni di viaggio concesse agli elettori sulla base della normativa statale.

No. La Regione Piemonte non ha previsto ulteriori indennità.

Gli elettori non deambulanti, se sono iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del Comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale. Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare per le elezioni regionali nel luogo di ricovero se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio della Regione. A tal fine deve presentare al Sindaco un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto. Sono ammessi a votare con l'assistenza di un altro elettore coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell’apposito codice (AVD). Sono ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente.

Sono quindi da considerare portatori di handicap, fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto:

  • i ciechi;
  • gli amputati delle mani;
  • gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Sono da considerare tali anche i portatori di handicap di natura psichica, quando la loro condizione comporta altresì una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esprimere materialmente il voto.

Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un’altra persona liberamente scelta, purché il familiare o quest’altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Quando manchi l’apposito codice (AVD) sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale - nel quale sia espressamente attestato che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Sì. Hanno la possibilità di votare a domicilio gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap), e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione. La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al Comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.

Sì. Per votare può essere esibita la ricevuta della richiesta di CIE, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare, nonché del numero della CIE cui si riferisce.

I detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione dai pubblici uffici) possono esercitare il diritto di voto per le elezioni regionali se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nel territorio della Regione. Gli interessati devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al Comune per il tramite del direttore stesso.

L’elettore può esprimere la propria volontà attraverso il voto in tutti i modi consentiti dalla legge:

  1.  L'elettore può votare tracciando un segno sul relativo contrassegno per una lista circoscrizionaleQuando l'elettore esprime il voto per una lista circoscrizionale, questo si intende espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla stessa lista e alla sua lista regionale.
  2.  L'elettore può votare esprimendo il voto di preferenza a fianco di un contrassegno di una lista circoscrizionale scrivendo il cognome o il nome cognome in caso di omonimia del candidato, tracciando, o meno un segno sul contrassegno. Si possono esprimere una o due preferenze. Se si esprimono due preferenze occorre indicare candidati di genere diverso altrimenti la seconda preferenza viene annullata. Anche in questo caso, il voto si intende espresso per la lista circoscrizionale, ma soltanto se il candidato risulta presente in tale lista. E anche in questo caso il voto si intende espresso a favore del candidato Presidente e alla sua lista regionale collegata alla stessa lista circoscrizionale.
  3.  L’elettore può votare sia per il candidato Presidente e per la sua lista regionale tracciando un segno sul nome del candidato Presidente prescelto o sul contrassegno della lista regionale, sia per una lista circoscrizionale a lui collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno oppure scrivendo il cognome o il nome e cognome in caso di omonimia del candidato prescelto accanto al simbolo della lista circoscrizionale di cui il candidato fa parte.
  4.  L’elettore può votare per il solo candidato Presidente e per la sua lista regionale, senza esprimere alcun voto di lista circoscrizionale, tracciando un segno sul nome del candidato Presidente prescelto o sul contrassegno della lista regionale.
  5.  Il voto disgiunto: l’elettore può votare per un candidato Presidente e per la sua lista regionale, tracciando un segno sul nome del candidato Presidente prescelto o sul contrassegno della lista regionale e scegliere di votare anche per una lista circoscrizionale NON COLLEGATA al Presidente prescelto, tracciando un segno sul relativo contrassegno e scrivendo il cognome o il nome e cognome (in caso di omonimia) di un candidato della lista circoscrizionale NON COLLEGATA al Presidente prescelto, oppure tracciando un segno soltanto sul contrassegno della lista circoscrizionale NON COLLEGATA prescelta.

L'elettore può esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome, oppure il nome e cognome di candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista è necessario sempre scrivere nome e cognome a fianco del contrassegno, a pena di annullamento della preferenza. L'espressione di due preferenze per candidati circoscrizionali appartenenti allo stesso genere comporta l'annullamento della seconda preferenza.

No. L'elettore che esprime due preferenze deve indicare due candidati di genere diverso (donna/uomo o uomo/donna). Qualora ciò non accada sarà annullata la seconda delle preferenze.

Nella sede dei seggi elettorali e nei luoghi pubblici indicati dai Sindaci verranno affissi i manifesti con il nomi dei candidati alla Presidenza della Regione con la rispettiva lista regionale (cosiddetto listino) e gli elenchi dei candidati delle liste circoscrizionali.

No. Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale.

No. Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di strumenti atti ad offendere. 

Sì. Secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.

No. L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, e non può quindi portare con sé dei minori.

Sì. I delegati delle liste dei candidati, indicati nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista, possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, per assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio. I rappresentanti di lista designati devono essere elettori del Comune.

Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì che precede l’elezione, anche mediante posta elettronica certificata, alla segreteria del comune che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio. Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato mattina, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o il sabato pomeriggio e la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.