FAQ per i Candidati - elezioni regionali 2024

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici

Il Consiglio regionale è composto da 50 Consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.

Almeno quaranta Consiglieri sono eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti con il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale; al massimo fino a dieci consiglieri sono eletti con sistema maggioritario, sulla base delle liste regionali di ciascun candidato Presidente della Giunta regionale (cosiddetto listino).

Sì. All'insieme dei gruppi di liste non collegati al candidato proclamato Presidente della Giunta regionale è garantito:

  • almeno il 40 per cento dei seggi (cioè, 20 seggi) assegnati al Consiglio regionale, se la coalizione o il gruppo di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente, cioè la maggioranza ha ottenuto una percentuale inferiore o uguale al 60 per cento del totale dei voti validi;
  • almeno il 36 per cento dei seggi (cioè, 18 seggi) assegnati al Consiglio regionale, se la coalizione o il gruppo di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente, cioè la maggioranza ha ottenuto una percentuale superiore al 60 per cento del totale dei voti validi.
     

Ogni lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno ed è collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale. Costituisce un gruppo di liste l'insieme delle liste circoscrizionali presenti in almeno quattro circoscrizioni, contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. 

Costituisce una coalizione l'insieme dei gruppi di liste collegati a un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale e alla relativa lista regionale.

Sì. Possono accedere al riparto dei seggi:

  1. i gruppi di liste uniti in una coalizione che ha ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi; 
  2. i gruppi di liste non uniti in una coalizione che hanno conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi.
     

No. Tutti i gruppi di liste appartenenti a una coalizione che ha superato la soglia del 5% accedono al riparto dei seggi indipendentemente dalla percentuale di voti ottenuta dai gruppi medesimi. Per i gruppi di liste che non sono in coalizione vale invece la soglia di sbarramento del 3%.

Se un gruppo di liste ha superato la soglia del 3% e appartiene ad una coalizione che non ha superato la soglia del 5%, partecipa egualmente alla ripartizione dei seggi.

Secondo la legge statale e regionale, sono eleggibili a Consigliere regionale e a Presidente della Giunta regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che hanno compiuto o che compiono il diciottesimo anno di età il primo giorno delle elezioni. A garanzia della correttezza della competizione elettorale, l'ordinamento ammette condizioni di esclusione o di limitazione del diritto elettorale passivo, ossia del diritto sancito dall'art. 51 Cost. di tutti i cittadini ad accedere alle cariche elettive. Si tratta dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità.

L'istituto dell'ineleggibilità alle cariche elettive ha la finalità di garantire l'uguaglianza effettiva tra i candidati e la libera manifestazione della volontà degli elettori. Per questo motivo esclude dalla possibilità di accedere alle cariche elettive quei soggetti che, per ragioni d'ufficio, si trovano in una particolare condizione che possa incidere sulla libera scelta degli elettori, evitando, pertanto, che si creino situazioni di indebita pressione sul corpo elettorale. Costituisce un impedimento giuridico, preesistente all'elezione, a diventare soggetto passivo del rapporto elettorale; quindi, il soggetto non può essere eletto.

La Legge regionale n. 12 del 19 luglio 2023 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”, all’art. 6, fatte salve le disposizioni statali in materia, elenca le cause di ineleggibilità. Non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a Consigliere regionale:

  • i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
  • i prefetti della Repubblica, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
  • gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della Regione;
  • gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione;
  • i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo sull'amministrazione e sugli atti della Regione;
  • i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
  • i dipendenti della Regione che svolgano, al momento della candidatura, funzioni e attività amministrative;
  • i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
  • gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione;
  • i consiglieri e gli assessori regionali in carica in altra regione;
  • i direttori generali e i direttori apicali delle aziende sanitarie regionali.
     

Se il soggetto interessato ad essere eletto, entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature, cessa dalle funzioni che lo rendono ineleggibile, le cause di ineleggibilità previste dalla legge non hanno effetto, e pertanto il soggetto può essere eletto.
Le cause di ineleggibilità non hanno effetto anche per i Consiglieri e gli Assessori in carica presso altre Regioni, se cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
 

L’incompatibilità vuole salvaguardare il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione. L’istituto pone limitazioni al diritto di candidarsi al fine di garantire l'imparzialità ed il disinteresse nell'esercizio delle pubbliche funzioni vietando il cumulo fra più cariche in capo allo stesso soggetto ed il conseguente crearsi di situazioni di conflitto di interessi, una particolare situazione soggettiva per cui una stessa persona non può ricoprire, nello stesso tempo, più uffici o cariche. L'eletto dovrà optare tra il mandato elettivo e l'altra carica al fine di poter svolgere correttamente i compiti connessi al suo ufficio, non trovandosi in una situazione di conflitto di interessi.

La Legge regionale n. 12 del 19 luglio 2023 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”, all’art.7 elenca le cause di incompatibilità.

Le cariche di Presidente della Giunta e Consigliere regionale sono incompatibili con le seguenti cariche:

  • componente di una delle due Camere;
  • componente del Parlamento europeo;
  • ministro o sottosegretario di Stato;
  • giudice ordinario della Corte di cassazione;
  • componente del Consiglio superiore della magistratura;
  • componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  • magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato, giudice della Corte costituzionale;
  • presidente o consigliere della Città metropolitana, nonché presidente o consigliere provinciale;
  • sindaco o assessore comunale;
  • amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa ricevono, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa supera nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
  • titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione ovvero in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non sono dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
  • consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere l) e m);
  • chi ricopre la carica di garante regionale, Difensore civico, componente del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte, componente della Commissione regionale per le pari opportunità, componente della Commissione di garanzia.

Le cariche di Presidente della Giunta e Consigliere regionale sono, altresì, incompatibili nei confronti di:

  • chi ha lite pendente con la Regione in quanto parte attiva o, se non è parte attiva, se la lite è conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, fatta esclusione per chi ha lite pendente in materia tributaria (questa fattispecie non si applica però agli amministratori se il fatto connesso con l'esercizio del proprio mandato);
  • chi, per fatti compiuti quando era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
  • chi, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità diventa, per questo, incompatibile con la carica di Consigliere regionale o Presidente della Giunta regionale.
     

Le cause di incandidabilità riguardano coloro che siano stati condannati, anche in via non definitiva, per alcuni gravi delitti connessi al fenomeno mafioso o al traffico d'armi e droga, ovvero per alcuni delitti dei pubblici ufficiali, o reati commessi con abuso di potere o in violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

Sì. A pena di inammissibilità, le liste circoscrizionali contraddistinte dal medesimo contrassegno sono presentate in non meno della metà delle circoscrizioni elettorali.

Il territorio regionale è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio della Città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola. 

Il numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione è stabilito dividendo per quaranta il numero degli abitanti della Regione e assegnandoli in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Circoscrizioni

Seggi assegnati

ALESSANDRIA

4

ASTI

2

BIELLA

2

CUNEO

5

NOVARA

3

TORINO

21

VERBANO CUSIO OSSOLA

1

VERCELLI

2

Totale

40

 

Circoscrizioni

Seggi

assegnati

Numero massimo di candidati

Numero minimo di candidati

ALESSANDRIA

4

4

4

ASTI

2

2

2

BIELLA

2

2

2

CUNEO

5

5

4

NOVARA

3

3

2

TORINO

21

21

14

VERBANO CUSIO OSSOLA

1

2

2

VERCELLI

2

2

2

Sì. Ciascun candidato può presentare la propria candidatura in non più di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso contrassegno.

Sì. La parità di genere è stata introdotta nel sistema elettorale regionale poiché la Regione intende promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e le condizioni di parità di accesso alle cariche elettive. In ciascuna lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati (in caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina). I nomi dei candidati sono elencati secondo l'ordine di presentazione.

Le liste regionali dei candidati Presidente della Giunta, a pena di inammissibilità, sono composte da dieci candidati, i cui nomi sono elencati e contrassegnati con numeri progressivi e alternati, fin dove è possibile, per sesso, nel rispetto della parità di genere. La lista regionale reca, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita nonché l'indicazione del gruppo di liste di appartenenza oppure della qualifica di indipendente.

Alla lista regionale del Presidente è allegato un elenco composto da due a quattro candidati supplenti, di entrambi i sessi, contrassegnati da numeri progressivi. L’elenco reca, per ciascun candidato supplente, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita nonché l’indicazione del gruppo di liste di appartenenza oppure della qualifica di indipendente.

Sì. Il candidato Presidente può presentare la propria candidatura anche in un'unica lista circoscrizionale collegata.

Ogni lista circoscrizionale è presentata con la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione contenuta nella presentazione della candidatura a candidato Presidente della Giunta regionale.

Sì. Le liste dei candidati, a pena di inammissibilità, sono sottoscritte e presentate per ogni circoscrizione. Una lista circoscrizionale può essere sottoscritta soltanto dagli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella medesima circoscrizione.

No. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati, sotto pena di ammenda. Lo stesso elettore può sottoscrivere una lista circoscrizionale e la collegata candidatura a Presidente della Giunta con la relativa lista regionale.

Per ciascuna circoscrizione le liste devono essere sottoscritte:

  • da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
  • da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
  • da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 abitanti;
  • da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 abitanti.
     

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, con la relativa lista regionale, è sottoscritta, da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000.

Le sottoscrizioni degli elettori sono contenute in appositi moduli [link ai moduli], recanti su ciascun foglio il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati inclusi nella lista nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore ed è autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Va, inoltre, indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Le sottoscrizioni dei cittadini possono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). In tutti i casi in cui non siano attribuite esclusivamente ai notai, sono competenti ad eseguire le autenticazioni le figure indicate dall’articolo 14 della legge n. 53/1990, oltre, ovviamente, gli stessi notai, possono autenticare le firme:
i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono inoltre competenti ad eseguire le autenticazioni anche gli avvocati iscritti all'albo che però hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza e i cui nominativi sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.
 

Sono valide le firme che risultano autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

Dagli adempimenti di sottoscrizione delle liste sono esonerate:

  1. le liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;
  2. le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera;
  3. le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale del Piemonte e regolarmente costituiti, ai sensi del regolamento interno, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni;
  4. le liste dei candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, escluso il gruppo misto. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Le lettere b) e c) sono tra loro alternative;
  5. le liste dei candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con un consigliere assegnato al gruppo misto da almeno due anni alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. La dichiarazione di collegamento è conferita dal consigliere, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella eventualmente assunta dal consigliere nell'ambito del gruppo misto.

Le fattispecie di esonero si applicano anche, ove possibile, alle liste regionali dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.
 

Secondo quanto previsto dal D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38 pubblicato sulla G.U. n 74 del 28 marzo 2024: “ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica”, quindi il conteggio si effettua a partire dal giorno di domenica 9 giugno 2024.
 

Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale sono presentate alla cancelleria del Tribunale dalle ore 8.00 del trentesimo giorno alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del Tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Pertanto, le liste possono essere presentate dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 10 maggio e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dell’11 maggio 2024.
 

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è presentata, congiuntamente alla lista regionale di cui all'articolo 18, comma 1 (listino), e all'elenco di cui all'articolo 18, comma 2 (elenco dei candidati supplenti composto da due a quattro candidati), presso la cancelleria della Corte d'appello, dalle ore 8.00 del trentesimo giorno alle ore 12.00 del ventinovesimo  giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Pertanto, le liste possono essere presentate dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 10 maggio e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dell’11 maggio 2024.
 

Le liste devono essere presentate dal segretario o presidente del partito, gruppo politico o movimento, ovvero da persona munita di mandato da loro conferito e autenticato dal notaio. 

Il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, nella dichiarazione di presentazione della candidatura, deve indicare due delegati autorizzati al deposito della candidatura stessa, della relativa lista e dei relativi documenti. Deve altresì designare, personalmente o per mezzo di persone autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i propri rappresentanti e della relativa lista regionale.
 

Alla lista dei candidati sono allegati:

tranne che per le liste che non hanno bisogno di raccogliere le sottoscrizioni, bisogna presentare:

  1. i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
  2. la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma è richiesta a un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
  3. il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
  4. la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dai delegati al deposito delle liste circoscrizionali interessate e autenticata. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione contenuta nella presentazione della candidatura a candidato Presidente della Giunta regionale, attestata dallo stesso candidato con apposita dichiarazione, firmata e autenticata;
  5. un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l'indicazione di due delegati autorizzati al deposito della lista dei candidati e dei relativi documenti e a designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio della circoscrizione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.
 

Per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali i Comuni saranno aperti:

  • martedì 7 mercoledì 8 e giovedì 9 maggio, apertura mattina e pomeriggio con orari adeguatamente pubblicizzati;
  • venerdì 10 maggio dalle 08.00 alle 20.00
  • sabato 11 maggio dalle 08.00 alle 12.00
     

Sì. A partire dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) i nuovi servizi per i cittadini per la consultazione e per scaricare in formato digitale e stampare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici, che può essere utilizzato anche per la presentazione delle liste di candidati che può essere scaricato in pdf munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale (www.anagrafenazionale.interno.it)
 

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, gruppi e movimenti politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti, gruppi e movimenti politici presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
 

I nominativi dei candidati devono essere inseriti con:

  • COGNOME – NOME per quanto riguarda i candidati nelle liste circoscrizionali e nella lista regionale (il cosiddetto listino) e la allegata lista di supplenti;
  • NOME – COGNOME per quanto riguarda il candidato Presidente.
     

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è presentata, congiuntamente alla lista regionale e, nei casi in cui non si è esonerati alla raccolta delle circoscrizioni, sono presentati i moduli di sottoscrizione con la firma degli elettori autenticate. I moduli devono avere recante il contrassegno della lista regionale del candidato Presidente della Giunta regionale, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore.

Alla candidatura sono allegati:

  1. i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
  2. la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta a un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui al decreto legislativo 235/2012;
  3. il certificato di iscrizione del candidato Presidente della Giunta regionale nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
  4. un modello di contrassegno della lista regionale del candidato Presidente della Giunta regionale, in triplice esemplare, semplice o composito, anche figurato, e che può essere costituito dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate. Nel caso di gruppi di liste non uniti in coalizione, la lista regionale e le liste circoscrizionali collegate hanno il medesimo contrassegno. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'articolo 19, comma 7, lettera e).

La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale contiene:

  1. la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. Sono comunque indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati al deposito delle liste circoscrizionali interessate e autenticata secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6;
  2. l'indicazione di due delegati autorizzati al deposito della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, della relativa lista e dei relativi documenti, nonché a designare i rappresentanti del candidato e della relativa lista regionale presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.

Alla lista regionale sono allegati:

  1. la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato, comprensiva dell'eventuale indicazione del gruppo di liste di appartenenza. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata a norma dell'articolo 19, comma 6. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui al decreto legislativo 235/2012;
  2. il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.