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Elezioni regionali 2024: nuova legge per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

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Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la legge regionale 19 luglio 2023, n. 12: "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale" .

I punti salienti del provvedimento:

L’articolo 8 disciplina la supplenza dei consiglieri assessori, apportando la prima novità di rilievo poiché sancisce l’incompatibilità tra le funzioni di assessore e quelle di consigliere, determinando la sospensione dalle funzioni di consigliere per il periodo in cui si svolgono quelle di assessore.

L'articolo 10 disciplina il sistema elettorale: 40 seggi sono attribuiti con sistema proporzionale in liste circoscrizionali concorrenti e 10 invece con sistema maggioritario sulla base di liste regionali abbinate al candidato Presidente.

Il premio di maggioranza determina che alla coalizione vincente vada almeno il 55% dei seggi, ovvero 28, in caso di vittoria con una percentuale inferiore al 45% dei voti validi; almeno il 60% dei seggi, cioè 30, in caso di vittoria uguale o superiore al 45% e inferiore o uguale al 60% dei voti validi; infine almeno il 64% dei seggi, quindi 32, in caso di vittoria con percentuale uguale o superiore al 60% dei voti validi.

Le circoscrizioni elettorali risultano immutate rispetto alle attuali.

L’articolo 13 individua le soglie di sbarramento: coalizioni almeno al 5% dei voti validi e le liste che singolarmente abbiano conseguito un risultato superiore al 3%.

L’articolo 14 norma la parità di genere, altra importante novità del testo, stabilendo che nessuno dei 2 sessi, sia nelle liste circoscrizionali sia in quelle regionali, possa essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati tenendo inoltre conto dell’alternanza fin dove possibile. Viene introdotta la preferenza di genere permettendo all’elettore di esprimere fino a 2 preferenze, con annullamento della seconda in caso di preferenze per candidati dello stesso sesso.
Le lista regionali (listini) sono composte da 10 candidati oltreché da un numero variabile di candidati supplenti (da 2 a 4) che entrano a farne parte solo in caso di eventuale esclusione di uno dei 10 indicati.

L’articolo 19 norma la presentazione delle liste circoscrizionali, confermando l’attuale disciplina in relazione al numero di firme dei sottoscrittori e alle modalità, aggiungendo l’esonero dalla raccolta di firme per le liste di candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con un consigliere appartenente al gruppo misto da almeno 2 anni. 

L’articolo 20 disciplina la presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale senza apportare significative modifiche alla legislatura vigente.

L’articolo 27, nell’assegnazione dei seggi, tiene conto del premio di maggioranza e della garanzia di rappresentanza delle minoranze; è inoltre prevista la riserva di seggio per il candidato Presidente secondo classificato.

Leggi il Comunicato Stampa completo dell'Ufficio Stampa del Consiglio regionale

Inoltre, in merito alla MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, si precisa che:

  • le modalità di presentazione e sottoscrizione delle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, sono previste dall'art. 19, comma 2;
  • le modalità di presentazione e sottoscrizione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, con la relativa lista regionale, sono previste, a pena di inammissibilità, dall'art. 20, comma 2;
  • le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale devono essere presentate, secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 1, tra il 30° e il 29° giorno antecedenti al giorno della votazione;
  • la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere presentata congiuntamente alla lista regionale, secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 1, tra il 30° e il 29° giorno antecedenti al giorno della votazione.

N.B.: ai fini del computo dei termini procedimentali si considera giorno della votazione quello di domenica (art. 1, comma 3, lett. b) del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7​​​​).