- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
La Regione promuove le condizioni necessarie per garantire la pratica del turismo naturista, quale pratica della nudità in comune, in armonia con la natura e nel rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente.
LR 21 del 21 settembre 2015 - Disciplina del turismo naturista
Sono individuate le aree che possono essere adibite alla pratica naturista e le relative strutture
Regolamento regionale n. 7 del 02 maggio 2017 - " Caratteristiche tecniche e modalità di gestione delle strutture destinate alla pratica del turismo naturista …”
Definisce le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalità di gestione delle strutture ricettive e delle aree all'aperto destinate alla pratica del turismo naturista, nonché i criteri per il rilascio delle concessioni di aree pubbliche e il logo distintivo per l'individuazione delle strutture e aree naturiste.
Atti collegati
- Tipo di atto
- Provvedimento interno
- Link di riferimento
- LR 21 del 21 settembre 2015 - Disciplina del turismo naturista
- Tipo di atto
- Provvedimento interno