- Rivolto a
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
Con D.G.R. 19- 3078 del 9 aprile 2021 è stato approvato l'aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 recante “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”.
L’aggiornamento delle sanzioni amministrative decorre dalla data della deliberazione della Giunta Regionale di approvazione a valere per il biennio successivo e, comunque, con efficacia fino all’adozione del successivo provvedimento di aggiornamento.
L’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, come previste dall’articolo 35, commi 1, 2 e 9 bis, della l.r. n. 2/2009 e s.m.i., viene formulato nel rispetto dei criteri stabiliti dai commi 6 e 9 quater del medesimo articolo, sulla base della variazione media nazionale, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificata nei due anni precedenti che, rapportata al biennio compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, risulta essere pari allo 0,1%.
Allegati
- Aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative d.g.r.19 - 3078
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