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Le combustioni all'aperto di residui vegetali, che consistono in attività di raggruppamento e abbruciamento (in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi per ettaro) di paglia e altri materiali agricoli e forestali (ad esempio sfalci e potature) rientrano fra le pratiche agricole di cui all’articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e sono oggi regolate da diversi dispositivi normativi in relazione alla particolare criticità che l’attività può avere, se non adeguatamente condotta, sia per il rischio degli incendi boschivi sia per le emissioni di particolato sottile che impatta sulla qualità dell’aria di un territorio molto ampio:
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DL 69/2023 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.” che, fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10, ammette l’abbruciamento solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.
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LR 15/2018 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” che vieta l’abbruciamento di:
- materiale vegetale di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di qualità dell'aria;
- dei residui colturali del riso nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo dell'anno successivo. A tale divieto si deroga in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta.
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Piano Regionale Qualità dell’Aria: in particolare con la Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2021, n. 9-2916 che prevede l’estensione temporale, con anticipo al 15 di settembre e prolungamento fino al 15 aprile, del divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018 - ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità (rif: d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916 e d.g.r. 6 agosto 2021, n. 26 – 3694).
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LR 1/2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale” con cui il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo previsto dalla LR 15/2018, può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni classificati come montani, collinari e come collina depressa e, per un massimo di quindici giorni anche non continuativi, per le aree di pianura.
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Deliberazione del Consiglio Regionale 21 luglio 2026, n. 163 – 17101 “Disposizioni per la sperimentazione per la rimodulazione in via temporanea delle limitazioni alla combustione all’aperto dei residui vegetali finalizzata all’individuazione di indirizzi e criteri utili per la ridefinizione della zonizzazione del territorio regionale, quale parametro da assumere per la successiva attuazione della nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2024/2881/UE.” , che prevede l’avvio di una sperimentazione per la sospensione del divieto di abbruciamento, qualora le condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali lo consentano.
Rimandando alla zonizzazione del territorio regionale per la qualità dell’aria (all'Allegato I alla D.G.R. 22 dicembre 2025, n. 31-2068), e ricordando che le zone IT0118, IT0119 e IT0120 sono oggi interessate da procedure di infrazione per la qualità dell’aria, il quadro che ne deriva può essere così sintetizzato.
In tutto il territorio regionale, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
Nei giorni di criticità sulla qualità dell’aria (Semaforo di Qualità dell'Aria: arancione o rosso), le limitazioni temporanee che interessano le combustioni all’aperto si applicano nei Comuni ricadenti nelle zone IT0118, IT0119 e IT0120, consistono nel divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all’aperto, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria.
In assenza di rischio per gli incendi boschivi e di criticità sulla qualità dell’aria (Semaforo di Qualità dell'Aria: verde):
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nei comuni ricadenti nelle zone IT0118, IT0119 e IT0120, vige il divieto di combustione all'aperto dal 15 settembre al 15 aprile dell'anno successivo e nei mesi di luglio e agosto.
Solo nei comuni elencati nell’allegato 2 della D.D. 12 agosto 2026, n. 602, i sindaci possono emanare ordinanze per sospendere il divieto di abbruciamento dei residui delle culture arboricole (vite, nocciola, castagno, frutticole) dal 15 settembre 2026 al 30 settembre 2026 e dal 1° aprile 2027 fino al 15 aprile 2027. In tale periodo Arpa Piemonte emana un bollettino semaforico e sarà consentito l’abbruciamento nei giorni con il “verde”. Il bollettino sarà disponibile al seguente indirizzo: https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa/limitazioni_combustioni/ ;
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nei comuni ricadenti nella zona IT0121, vige il divieto di combustione all'aperto nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo. I sindaci possono emanare ordinanze per derogare il divieto di abbruciamento dei residui colturali per un massimo di trenta giorni, solo per motivi sanitari e di sicurezza;
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su tutto il territorio regionale, relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento vige dal 1° settembre al 15 aprile dell'anno successivo e nei mesi di luglio e agosto (fanno eccezione le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile).
Il quadro relativo ai giorni privi di criticità, sia relativamente al rischio incendi boschivi sia in merito alla qualità dell’aria è riassunto nello schema grafico.