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Bollettino Ufficiale n. 07

Supplemento ordinario n. 1 del 13 febbraio 2003

Avvisi di rettifica, relativi a Leggi Regionali del 2001, pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 4 del 24 gennaio 2002, Parte I

Avviso di rettifica

Legge regionale  13 dicembre 2001, n. 34.

Provvedimenti in materia di tasse regionali.

L’art. 2, comma 1, della legge regionale in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 dicembre 2001, parte I, conteneva, nel suo testo originale, un errore materiale relativo al controvalore espresso in euro dell’importo massimo dell’addizionale regionale all’imposta di consumo del gas metano per usi civili. Il testo corretto dell’art. 2, comma 1 summenzionato è pertanto il seguente:

Art. 2

1. L’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano per usi civili, prevista dalla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell’addizionale all’imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell’imposta regionale sulla benzina), limitatamente all’anno 2002 è fissata  in misura non superiore a lire 30 (euro 0,0155) per metro cubo di gas erogato.

Avviso di rettifica

Si ripubblica di seguito la legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38, già pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2002, priva della cartografia menzionata all’articolo 3, comma 1, dell’allegato A alla medesima legge n. 38/2001, cartografia riportata quale allegato al presente Bollettino. (1)
Restano invariati il valore e l’efficacia della L.R. 38/2001 come pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1/2002 (ndr)



Legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38.

Costituzione dell’Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto e finalita’)

1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione Piemonte concorre all’istituzione dell’agenzia interregionale per il fiume Po di seguito denominata agenzia.

2. Con successivo provvedimento del Consiglio, la Regione organizza le funzioni amministrative che richiedono l’esercizio a livello regionale ai sensi dell’articolo 59, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), prevedendo articolazioni funzionali a livello di domini fluviali, anche in attuazione dell’articolo 60, comma 3, della l.r. 44/2000.

Art. 2.

(Accordo costitutivo)

1. L’organizzazione e le funzioni dell’agenzia sono disciplinati dalle disposizioni dell’accordo costitutivo allegato alla presente legge, quale parte integrante della stessa.

2. Le modifiche all’accordo, da adottarsi previa intesa fra le Regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 3.

(Efficacia della legge)

1. Le disposizioni della presente legge assumono efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi istitutive dell’agenzia, emanate dalle Regioni interessate.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite all’agenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del d.lgs.112/1998, trasferendole annualmente all’agenzia.

2. I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi.

3. Nella fase successiva la Giunta regionale, viste le previsioni annuali dell’agenzia, assegna risorse per le finalita’ di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 dicembre 2001

Enzo Ghigo

Allegato (fare riferimento al file PDF) A.

(ACCORDO COSTITUTIVO DELL’AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO))

Art. 1.
(Oggetto e contenuto)

1. Con il presente accordo le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto istituiscono l’agenzia interregionale per la gestione unitaria delle funzioni di cui all’articolo 4.

2. Il presente accordo disciplina l’organizzazione e le funzioni dell’agenzia nell’ambito del bacino idrografico del fiume Po.

Art. 2.
(Generalita’)

1. L’agenzia e’ denominata Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), ha sede in Parma ed e’ articolata in sezioni territoriali determinate dal Comitato d’indirizzo di cui all’articolo 6.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4, l’agenzia opera come ente strumentale delle Regioni.

3. L’agenzia ha personalita’ giuridica pubblica ed e’ dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale secondo quanto previsto dal presente accordo.

Art. 3.
(Ambito territoriale dell’agenzia)

1. In fase di prima applicazione, l’agenzia esercita le funzioni di cui all’articolo 4 nell’ambito territoriale definito dall’allegata cartografia, corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po.

2. Per la ridefinizione di tale ambito, entro dodici mesi dalla costituzione dell’agenzia si procede a verifica e le eventuali modifiche della cartografia sono assunte previa intesa tra le Regioni interessate ed approvate da ciascuna di esse secondo le modalita’ previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 4.
(Funzioni)

1. L’agenzia, sulla base della pianificazione dell’Autorita’ di Bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:

a) la programmazione operativa degli interventi;

b) la progettazione e attuazione degli interventi;

c) la polizia idraulica;

d) la gestione del servizio di piena;

e) l’istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;

f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell’articolo 92 del d.lgs. 112/1998, al fine di garantire l’unitarieta’ a scala di bacino idrografico.

2. L’agenzia provvede a coordinare le attivita’ funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.

Art. 5.
(Avvalimento)

1. Fermo restando l’ambito istituzionale delle funzioni attribuite all’agenzia ai sensi dell’articolo 4, le Regioni ricadenti nel bacino del Po possono avvalersi delle strutture dell’agenzia per l’esercizio di proprie funzioni di difesa del suolo previa stipula di convenzione con l’agenzia stessa e con oneri a proprio carico.

Art. 6.
(Organi dell’agenzia)

1. Sono organi dell’agenzia:

a) Il Comitato d’indirizzo;

b) Il Direttore;

c) Il Collegio dei revisori.

Art. 7.
(Comitato di indirizzo)

1. Il Comitato di indirizzo e’ un organo collegiale formato dagli Assessori delle Regioni di cui all’articolo 1 competenti in materia, con Presidenza a rotazione di durata biennale.

2. Il Comitato, nell’ambito delle proprie competenze, in particolare:

a) conferisce e revoca l’incarico di Direttore;

b) stabilisce gli obiettivi programmatici e ne verifica l’attuazione;

c) definisce le articolazioni territoriali di cui all’articolo 2;

d) approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilita’ proposti dal Direttore;

e) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo predisposti dal Direttore;

f) approva la relazione programmatica sull’attivita’ dell’agenzia predisposta dal Direttore;

g) delibera in materia di accordi per l’avvalimento di cui all’articolo 5.

3. Il Comitato d’indirizzo adotta i propri atti all’unanimita’ dei componenti e si dota, per lo svolgimento dei lavori, di apposito regolamento interno.

Art. 8.
(Comitato tecnico)

1. Al fine di garantire il raccordo operativo tra l’attivita’ dell’agenzia e quella delle Regioni, il Comitato di indirizzo e il Direttore si avvalgono di un Comitato tecnico composto dai responsabili delle strutture competenti delle Regioni di cui all’articolo 1.

Art. 9.
(Direttore)

1. Il Direttore e’ scelto dal Comitato d’indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilita’ gestionale presso strutture pubbliche o private.

2. Il Direttore e’ assunto con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 anni e prorogabile una sola volta. Il recesso dal contratto e’ disciplinato dall’articolo 2119 del codice civile.

3. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa, contabile, salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo 11.

2. Il Direttore, sentito il Comitato d’indirizzo, conferisce l’incarico ai dirigenti.

3. Il Direttore predispone i seguenti atti, sottoponendoli all’approvazione del Comitato d’indirizzo:

a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilita’;

b) la relazione programmatica e la relazione gestionale sull’attivita’ svolta dall’agenzia;

c) il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.

4. Il Direttore trasmette alle Giunte regionali la relazione programmatica, la relazione gestionale, il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.

Art. 10.
(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori e’ nominato dal Comitato d’indirizzo.

2. Il Collegio dura in carica tre anni ed e’ composto da tre membri effettivi ed un supplente, iscritti nel registro dei revisori dei conti. Il Collegio nomina fra i propri membri un presidente.

3. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarita’ contabile, gli atti dell’agenzia, comunicando tempestivamente le proprie osservazioni al Comitato d’indirizzo e alle Regioni.

Art. 11.
(Organizzazione e personale)

1. L’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia sono disciplinati con apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), conformemente alle disposizioni del presente accordo.

2. L’agenzia ha una dotazione organica iniziale proveniente dal Magistrato per il Po.

3. Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell’agenzia si applica il contratto collettivo del comparto Regioni-Enti locali.

4. E’ fatta salva la possibilita’ di assunzione di personale tramite procedure selettive, ai sensi del d.lgs. 165/2001.

Art. 12.
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell’agenzia e’ costituito dai beni trasferiti dallo Stato ai sensi dei provvedimenti emanati in attuazione dell’articolo 7 del d.lgs.112/1998, dalle Regioni nonche’ dai beni pervenuti ad altro titolo.

2. In caso di scioglimento dell’agenzia i beni immobili che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 13.
(Ordinamento contabile dell’Agenzia)

1. L’ordinamento contabile dell’agenzia e’ disciplinato sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208).

2. Il bilancio dell’agenzia e’ redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell’annualita’, dell’integrita’, della specificazione, dell’universalita’, dell’unita’, della veridicita’, della pubblicita’, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite dal regolamento di contabilita’.

3. Il Comitato di indirizzo approva il bilancio di previsione, l’assestamento e le variazioni allo stesso secondo le modalita’ previste dal regolamento di contabilita’. Contestualmente al bilancio annuale, il Comitato di indirizzo approva un bilancio pluriennale in termini di competenza, di durata non inferiore ad un triennio.

4. Il rendiconto dell’agenzia e’ formato secondo le regole stabilite dal regolamento di contabilita’.

5. L’agenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalita’ stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonche’ dal regolamento di contabilita’.

6. L’agenzia non puo’ contrarre mutui e prestiti.

Art. 14.
(Disposizioni transitorie)

1. Il Comitato di indirizzo provvede alla scelta del Direttore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali istitutive dell’agenzia.

2. Il subentro dell’agenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po ha effetto secondo le modalita’ stabilite nell’accordo stipulato, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, con il Ministero competente.































ACQUE PUBBLICHE

D.P.G.R. 25 novembre 2002, n. 14/R.

Regolamento regionale recante: “Definizione di ulteriori canoni minimi per l’utilizzo dell’acqua pubblica per uso industriale e per il consumo umano e rateizzazione delle annualità pregresse”.

AGRICOLTURA

Legge regionale 12 marzo 2002, n. 10.

Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi.

Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16.

Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 21.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli).

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 29.

Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte.

ARTIGIANATO

Legge regionale 4 marzo 2002, n. 7.

Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato) come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24.

D.P.G.R. 25 novembre 2002, n. 15/R.

Regolamento regionale per programmazione iniziative del Comitato paritetico per il settore artigiano.

ASSISTENZA

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.

Misure urgenti per l’avviamento al lavoro di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti.

Legge regionale 11 novembre 2002, n. 26.

Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio.

BILANCIO

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 12.

Proroga dell’esercizio provvisorio.

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 13.

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004.

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 18.

Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002.

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 19.

Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2001.

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20.

Legge Finanziaria per l’anno 2002.

Legge regionale 24 dicembre 2002, n. 33.

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2003.

D.P.G.R. 22 aprile 2002, n. 2/R.

Regolamento regionale recante:"Modificazioni ed integrazioni al Regolamento regionale 20 settembre 200, n. 7/R (Regolamento regionale di Cassa economale)”.

D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 10/R.

Regolamento di attività dell’Organismo pagatore della Regione Piemonte.

BOLLETTINO UFFICIALE

D.P.G.R. 29 luglio 2002, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

COMUNICAZIONE

Legge regionale 21 gennaio 2002, n. 2.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni).

CONSIGLIO REGIONALE

Legge regionale 5 marzo 2002, n. 9.

Compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II Commissione consultiva per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum.

EDILIZIA RESIDENZIALE

Legge regionale 5 marzo 2002, n. 8.

Disposizioni per la rinegoziazione e per l’estinzione anticipata dei mutui per l’edilizia residenziale agevolata.

ENERGIA

Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23.

Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79.

ENTI STRUMENTALI

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 28.

Ampliamento delle attivita’ dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60.

D.P.G.R. 21 giugno 2002, n. 7/R.

Regolamento di prima organizzazione dell’Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES PIEMONTE).

ESPROPRIAZIONI

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 5.

Norme relative alla costituzione, alla nomina ed al funzionamento delle commissioni provinciali espropri.

FINANZE

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 27.

Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF.

D.P.G.R. 12 novembre 2002, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: “Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF”.

D.P.G.R. 20 novembre 2002, n. 12/R.

Abrogazione del regolamento regionale n. 11/R del 12 novembre 2002 recante: “Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF”.

FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO

Legge regionale 10 giugno 2002, n. 15.

Partecipazione della Regione Piemonte alla ristrutturazione degli enti di formazione professionale e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alle Province.

MONTAGNA

D.P.G.R. 7 giugno 2002, n. 4/R.

Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Modalità costitutive e di funzionamento delle Commissioni locali valanghe.

D.P.G.R. 7 giugno 2002, n. 5/R.

Regolamento attuativo dell’articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) per la determinazione della superficie minima indivisibile.

NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI

D.P.G.R. 29 marzo 2002, n. 1/R.

Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali.

D.P.G.R. 14 maggio 2002, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche ed integrazioni al regolamento 14 aprile 2000, n. 4/R (Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone)”.

D.P.G.R. 7 giugno 2002, n. 6/R.

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali.

PARCHI E RISERVE NATURALI

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 3.

Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino) e alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 (Norme per l’utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino).

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 ‘Istituzione della Zona di Salvaguardia dell’Alpe Devero’.

PARTECIPAZIONI REGIONALI

Legge regionale 25 marzo 2002, n. 11.

Cessione quota di partecipazione al Centro di eccellenza per il calcolo scientifico e tecnologico.

Legge regionale 6 dicembre 2002, n. 30.

Sottoscrizione del quarto aumento di capitale della Società “MIAC S.c.p.a”.

Legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31.

Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in societa’ per azioni.

PROCESSO DI DELEGA

D.P.G.R. 20 novembre 2002, n. 13/R.

Regolamento regionale recante: “Disposizioni sull’istituzione, organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio sulla riforma amministrativa (art. 11, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)”.

SANITA’

Legge regionale 3 giugno 2002, n. 14.

Regolamentazione sull’applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia.

Legge regionale 22 luglio 2002, n. 17.

Disposizioni per la copertura del disavanzo della sanita’ dell’anno 2000.

Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 25.

Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali.

SPORT

Legge regionale 18 dicembre 2002, n. 32.

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte.

TURISMO

Legge regionale 7 gennaio 2002, n. 1.

Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

Legge regionale 30 settembre 2002, n. 22.

Potenziamento della capacita’ turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18.

TUTELA DELL’AMBIENTE

Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24.

Norme per la gestione dei rifiuti.

D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d’azione.