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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 novembre 2002, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: “Programmazione iniziative del Comitato paritetico per il settore artigiano”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l’articolo 42 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44-5900 del 22 aprile 2002;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 39-7804 del 25 novembre 2002;

emana

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE DEL COMITATO PARITETICO PER IL SETTORE ARTIGIANO”

Art. 1.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) convenzione: “la convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano” approvata dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 44-5900 del 22 aprile 2002 ai sensi dell’articolo 42, comma 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato);

b) Comitato paritetico: “il comitato composto da quattro rappresentanti nominati dall’Assessore regionale per l’artigianato e da quattro rappresentanti nominati da Unioncamere Piemonte previsto dall’articolo 4 della convenzione”;

c) Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane del Piemonte: “l’associazione tra Confartigianato, CNA e CASA del Piemonte”;

d) programma: “il programma predisposto dal Comitato paritetico e disciplinato dall’articolo 4 della convenzione”.

Art. 2.

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’articolo 7 della convenzione e disciplina le procedure, i termini e le modalità di gestione delle risorse destinate alla promozione del settore artigiano in attuazione della convenzione.

Art. 3.

1. Il Comitato paritetico individua le aree di intervento e gli obiettivi prioritari ai quali riservare le risorse destinate alle finalità indicate dalla convenzione, tenuto conto degli indirizzi e della programmazione regionale e delle linee strategiche del sistema camerale piemontese.

2. Con lettera raccomandata dell’Assessore all’artigianato della Regione Piemonte e del Presidente dell’Unioncamere Piemonte, inviata ai soggetti di cui all’articolo 4, sono resi noti:

a) i soggetti ammessi alla presentazione dei progetti da finanziare ai sensi del presente regolamento;

b) le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, conformemente a quanto previsto dagli articoli successivi;

c) le aree e gli obiettivi prioritari ai quali destinare le risorse di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Sono ammessi a presentare direttamente i progetti da destinare al finanziamento:

a) Regione Piemonte;

b) Unioncamere Piemonte;

c) Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane del Piemonte;

d) Camere di commercio del Piemonte.

2. Sono ammessi a presentare i progetti secondo le modalità indicate dall’ articolo 5:

a) associazioni di categoria di livello regionale;

b) associazioni di categoria di livello provinciale.

Art. 5.

1. Tutti i progetti devono essere presentati entro il termine di scadenza indicato dall’articolo 3, comma 2.

2. I progetti della Regione Piemonte, dell’Unioncamere Piemonte, del Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane del Piemonte e delle Camere di commercio sono presentati direttamente al Comitato paritetico; i progetti del Comitato di coordinamento e delle Camere di commercio sono inviati tramite raccomandata a Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte.

3. I progetti delle associazioni di categoria di livello regionale devono essere presentati previamente al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane del Piemonte, che valuta l’opportunità di trasmetterli al Comitato paritetico.

4. I progetti delle associazioni di categoria di livello provinciale devono essere previamente presentati alla Camera di commercio territorialmente competente e da questa trasmessi alla Regione Piemonte ed all’Unioncamere Piemonte.

5. I progetti delle associazioni di categoria di livello provinciale che vengono presentati dalle Camere di commercio territorialmente competenti, devono preferibilmente trovare l’accordo unitario tra le associazioni (Confartigianato, CNA, CASA). Diversamente la valutazione dei progetti spetta al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane del Piemonte.

6. Ai fini del rispetto dei termini per la presentazione dei progetti delle associazioni di categoria di livello regionale e provinciale si fa riferimento, rispettivamente, alla data di invio al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane del Piemonte ed alla data di invio alla locale Camera di commercio.

Art. 6.

1. Completata la fase di presentazione dei progetti ed esaminata la documentazione ricevuta, il Comitato paritetico seleziona i progetti da ammettere al finanziamento e determina l’importo concesso a ciascuno di essi, tenendo conto dell’ammontare delle risorse e delle priorità di cui all’articolo 3, comma 1.

2. Il Comitato paritetico provvede quindi all’elaborazione del programma di cui agli articoli 3 e 4 della convenzione, nel quale deve essere contenuta una relazione generale sulle iniziative che dovranno essere realizzate, con la specificazione dei progetti approvati e delle modalità e termini di erogazione dei contributi.

3. Nello stesso programma deve essere contenuta una relazione sull’attuazione dei progetti dell’anno precedente e sulle modalità di utilizzo di eventuali fondi residui.

4. Ai sensi dell’articolo 5 della convenzione si prevede che, prima di ogni seduta del Comitato paritetico, la Direzione competente provvede a convocare le associazioni di categoria (Confartigianato, CNA, CASA) e la Commissione regionale per l’artigianato, al fine di concordare e definire i progetti di interesse comune.

5. Il programma predisposto dal Comitato paritetico è approvato con delibera della Giunta regionale e, subito dopo, con delibera del Comitato direttivo dell’Unioncamere Piemonte.

6. L’erogazione dei contributi è subordinata alla conferma degli stanziamenti necessari da parte della legge finanziaria regionale.

Art. 7.

1. La gestione contabile e l’erogazione dei finanziamenti sono di competenza di Unioncamere Piemonte.

2. Le somme destinate dalla Regione Piemonte all’attuazione del programma vengono anticipatamente conferite ad Unioncamere Piemonte la quale provvede ad effettuare i versamenti ai soggetti beneficiari secondo i tempi e le modalità specificati nel programma e, comunque, dopo le delibere di approvazione della Giunta regionale e del Comitato direttivo di Unioncamere Piemonte di cui all’articolo 6, comma 4.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 25 novembre 2002

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 dicembre 2002 (ndr)