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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07
Legge regionale 11 novembre 2002, n. 26.
Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita e oggetto)
1. La Regione Piemonte, in ottemperanza ai principi generali della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) riconosce la funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dallente Parrocchia, dagli Istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attivita di oratorio, soggetto sociale ed educativo delle comunità locali, finalizzate alla promozione, allaccompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, anche portatori di handicap, che vi accedono spontaneamente.
Art. 2.
(Partecipazione ad organismi regionali)
1. La Regione, in fase di elaborazione del Programma regionale dinterventi nellarea minori, adolescenti e giovani, può invitare la Regione ecclesiastica piemontese della chiesa cattolica e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, a far parte di commissioni consultive e di organismi regionali che si occupano del settore, mediante rappresentanti da loro designati.
Art. 3.
(Ruolo delle Parrocchie e degli altri enti
di culto riconosciuti dallo
Stato)
1. La Regione riconosce, ai sensi dellarticolo 1, comma 4, della l. 328/2000, la titolarità delle Parrocchie e degli altri soggetti di cui allarticolo 1 ad essere soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi che si realizzano negli oratori per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali nel tempo libero, per prevenire e contrastare lemarginazione sociale, il disagio anche a causa di handicap e la devianza in ambito minorile.
Art. 4.
(Protocolli dintesa)
1. Per le finalita di cui allarticolo 1, la Regione si impegna a sottoscrivere un apposito protocollo dintesa con la Regione ecclesiastica piemontese, le organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici, nonche con gli altri soggetti di cui allarticolo 1.
2. I soggetti che possono beneficiare degli interventi della Regione Piemonte, di cui alla presente legge, accedono ai finanziamenti sulla base di presentazione di specifici progetti.
Art. 5.
(Norma finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 nel bilancio di previsione 2002.
2. Nello stato di previsione della spesa per lanno finanziario 2002 viene istituito il capitolo con la seguente denominazione: Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio nella Unità Previsionale di Base (UPB) 30041 (Politiche sociali - Altri soggetti pubblici - privato sociale - Titolo I - Spese correnti) con dotazione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa.
3. Agli oneri finanziari si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2002, in termini di competenza e di cassa, mediante rispettiva riduzione della dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00 dallUPB 09011 (Bilanci e Finanze - Titolo I - Spese correnti).
4. Per gli anni 2003 e 2004 si provvede con la stessa dotazione finanziaria dellUPB 09011 del bilancio pluriennale 2002-2004.
5. Il presente provvedimento costituisce integrazione dellelenco 4 del bilancio di previsione per lanno finanziario 2002, ove viene aggiunta alla elencazione la voce Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio.
Art. 6.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 11 novembre 2002
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 novembre 2002 (ndr)