Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2002, n. 11/R
Regolamento regionale recante: Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto larticolo 50, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-7677 del 12 novembre 2002;
emana
il seguente regolamento
REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF.
Art. 1.
(Aliquota delladdizionale regionale IRPEF)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, laliquota delladdizionale regionale allimposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui allarticolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione e disciplina dellimposta regionale sulle attività produttive), come modificato dallarticolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale), è fissata in via definitiva nella misura dell1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dellIRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
Art. 2.
(Reddito imponibile)
1. La maggiorazione dellaliquota di cui allarticolo 1 rispetto alla misura dello 0,9 per cento non si applica ai redditi inferiori ad Euro 10.329,14.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 12 novembre 2002
Enzo Ghigo
Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 novembre 2002 (ndr)