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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 novembre 2002, n. 13/R.

Regolamento regionale recante: “Disposizioni sull’istituzione, organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio sulla riforma amministrativa (art. 11, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto l’articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto l’articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2-7680 del 18 novembre 2002

emana

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “DISPOSIZIONI SULL’ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’OSSERVATORIO SULLA RIFORMA AMMINISTRATIVA (ART. 11, LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2000, N. 44)”

Art. 1.

(Istituzione)

1. In attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’), è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, nell’ambito della Segreteria tecnica interistituzionale di cui all’articolo 6, comma 3 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), l’Osservatorio sulla riforma amministrativa.

Art. 2.

(Compiti dell’Osservatorio)

1. L’Osservatorio svolge i suoi compiti, avvalendosi degli altri Osservatori regionali operanti sul territorio piemontese e della Rete unitaria delle pubblica amministrazione piemontese (RUPAR):

a) conoscitivi, informativi, statistici in relazione alle funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione agli enti locali, alle autonomie territoriali e funzionali, nonché in relazione alle attività di interesse generale svolte per autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, sulla base del principio di sussidiarietà;

b) di analisi comparativa e monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza organizzativa delle funzioni amministrative oggetto di conferimento, nonché dei trasferimenti finanziari e di risorse umane;

c) di verifica dello stato di attuazione della riforma e della sua ricaduta sul territorio piemontese, al fine di fornire un supporto alle decisioni dei soggetti coinvolti nel processo di riforma della pubblica amministrazione;

d) di supporto alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali per l’attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e la soluzione delle conseguenti problematiche.

2. L’Osservatorio nell’ambito della sua attività:

a) predispone un programma annuale, corredato del piano organizzativo per la sua realizzazione, che viene trasmesso alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali per eventuali osservazioni ed integrazioni;

b) comunica semestralmente lo stato di attuazione del programma alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali ed alla Giunta regionale;

c) predispone un rapporto per la Giunta regionale per i fini di cui all’articolo 11, comma 2 della l.r. 44/2000.

3. Le risorse necessarie per l’espletamento dei compiti su esposti sono definite annualmente dalla Giunta regionale su proposta della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

Art. 3.

(Composizione)

1. L’Osservatorio, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, è così composto:

a) dal Presidente della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali in qualità di Presidente dell’Osservatorio;

b) da undici rappresentanti delle autonomie locali e funzionali, articolati come segue:

1) due rappresentanti delle province designato dall’UPP;

2) sei rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente dall’ANCI Piemonte, dalla Lega delle autonomie locali, dalla Consulta regionale unitaria dei piccoli comuni;

3) due rappresentanti delle comunità montane designato dall’UNCEM;

4) un rappresentante delle camere di commercio designato da Unioncamere Piemonte;

c) da sei rappresentanti delle attività economico-produttive designati, ad esclusione del rappresentante di cui al numero 5), dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale ed articolati come segue:

1) un rappresentante dell’industria;

2) un rappresentante del commercio;

3) un rappresentante dell’artigianato;

4) un rappresentante della imprenditoria agricola;

5) un rappresentante designato dalle fondazioni bancarie piemontesi;

6) un rappresentante sindacale;

d) da quattro rappresentanti del terzo settore, designati dalla Consulte regionali o in mancanza dalle associazioni più rappresentative a livello regionale individuate dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali ed articolati come segue:

1) un rappresentante del volontariato designato dal Consiglio regionale del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) o, in mancanza, dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, fra le associazioni più rappresentative a livello regionale;

2) due rappresentanti dei consumatori e utenti designati dalla Consulta dei consumatori di cui alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore);

3) un rappresentante delle cooperative sociali designato congiuntamente dalle sezioni regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo operanti in Piemonte di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24 (Provvedimenti a favore del movimento cooperativo);

e) un rappresentante dell’autonomia universitaria, designato congiuntamente dagli atenei piemontesi;

f) da un rappresentante delle istituzioni scolastiche, designato dal Consiglio regionale dell’istruzione e, nelle more della sua costituzione, dalla Direzione scolastica regionale.

2. I componenti durano in carica e si rinnovano con il rinnovo della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della l.r. 34/1998.

3. Il segretario dell’Osservatorio, nominato dal Presidente della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, svolge funzioni di referente e di coordinamento del Comitato tecnico di cui all’articolo 4.

Art. 4.

(Comitato tecnico)

1. A supporto dell’Osservatorio è costituito un Comitato tecnico composto da due dirigenti e/o funzionari della Regione, designati dal Presidente della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, e sei delle autonomie designati dalle delegazioni regionali delle associazioni delle autonomie locali componenti della Conferenza, che svolgono la loro attività nell’ambito del decentramento amministrativo e nominati dal Presidente dell’Osservatorio.

2. Il Comitato tecnico organizza la propria attività mediante la costituzione di specifici gruppi di lavoro con la partecipazione dei propri componenti, in relazione ai contenuti dei progetti e delle iniziative da realizzare sulla base del programma annuale di cui all’articolo 2, comma 2, ed avvalendosi dei contributi resi dai soggetti partecipanti all’Osservatorio, dagli enti strumentali e dalle collaborazioni specialistiche di cui all’articolo 5.

Art. 5.

(Collaborazioni tecnico-scientifiche e disposizione finanziaria)

1. Al fine di garantire all’attività dell’Osservatorio contributi di elevata specializzazione nelle materie trattate, il Presidente della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali può attivare convenzioni con istituti o centri di ricerca, università, fondazioni culturali ed avvalersi di esperti per consulenze tecnico-scientifiche.

2. Le risorse finanziarie per le collaborazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 sono imputabili al capitolo 10580 del bilancio della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 20 novembre 2002

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 dicembre 2002 (ndr)