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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Legge regionale 4 marzo 2002, n. 7.

Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato) come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sostituzione del comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21)

1. Al comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato), come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24, le parole: “non oltre il 31 gennaio di ogni anno”, sono sostituite dalle seguenti: “nei termini previsti dal piano degli interventi di cui all’articolo 29”.

Art. 2.

(Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21)

1. L’articolo 48 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

“Art. 48. (Composizione delle Commissioni provinciali per l’artigianato)

1. La Commissione provinciale per l’artigianato è costituita con provvedimento del responsabile della Direzione regionale competente per materia ed è composta:

a) da un minimo di 12 ad un massimo di 20 titolari di imprese artigiane iscritte all’Albo provinciale da almeno 3 anni, in proporzione al numero delle imprese iscritte all’Albo stesso, designati dalle organizzazioni di categoria artigiane provinciali aderenti alle confederazioni sindacali nazionali dell’artigianato. Con apposita deliberazione di Giunta regionale viene individuato il numero dei componenti artigiani per ogni Commissione provinciale;

b) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori dipendenti;

c) dal Direttore provinciale INPS o suo delegato;

d) dal Direttore della Direzione provinciale del lavoro o suo delegato;

e) da tre esperti in materie concernenti l’artigianato, designati dalla Giunta regionale su proposta delle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello provinciale;

f) da un rappresentante designato dalla Giunta camerale della CCIAA.

2. La Commissione provinciale elegge il Presidente, scegliendolo tra i componenti di cui alla lettera a), ed il Vice Presidente.

3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un quarto dei componenti la Commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. E’ incompatibile la contemporanea appartenenza a più di una Commissione provinciale per l’artigianato. Tale incompatibilità deve essere rimossa attraverso l’esercizio dell’opzione.".

Art. 3.

(Sostituzione del comma 1 dell’articolo 50  della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21)

1. Il comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione regionale per l’artigianato, ai sensi dell’articolo 11 della l. 443/1985, è nominata con provvedimento del responsabile della Direzione regionale competente per materia ed è composta:

a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato;

b) da tre rappresentanti della Regione designati dalla Giunta regionale, di cui almeno uno con esperienza in materia giuridica;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione;

d) da un rappresentante dei consumatori designato dalle associazioni dei consumatori iscritte all’albo istituito con l’articolo 9 bis della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore), così come aggiunto dall’articolo 7 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23;

e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori.".

Art. 4.

(Sostituzione dell’articolo 51
della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21)

1. L’articolo 51 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

“Art. 51. (Durata in carica delle Commissioni)

1. Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l’artigianato durano in carica cinque anni.

2. I componenti delle Commissioni decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti per la nomina ed in caso di mancata partecipazione non giustificata alle sedute per tre riunioni consecutive; possono inoltre essere revocati e sostituiti dall’organismo che li ha designati.

3. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Direttore regionale competente per materia che provvede alla nomina dei sostituti su designazione dei soggetti aventi titolo ai sensi dell’articolo 48, comma 1. Il componente decaduto non può essere ridesignato per la durata ordinaria della Commissione.

4. I nominativi dei componenti delle Commissioni provinciali e della Commissione regionale per l’artigianato, individuabili attraverso designazione, devono essere comunicati alla Direzione regionale competente per la nomina entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il responsabile della Direzione regionale competente per materia provvede all’insediamento delle Commissioni, che risultano validamente costituite con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti.

5. La sostituzione dei rappresentanti designati è effettuata dal responsabile della Direzione regionale competente per materia su designazione dello stesso ente che ha espresso la designazione originaria.".

Art. 5.

(Sostituzione dell’articolo 63
della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21)

1. L’articolo 63 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

“1. Le Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato già costituite continuano a funzionare fino all’insediamento delle nuove Commissioni.

2. A tal fine, qualora i Presidenti in carica perdano i requisiti prescritti, le funzioni di Presidenza sono assunte dal Vice Presidente, o, in sua assenza, dal membro di Commissione più anziano in possesso dei requisiti prescritti.

3. Qualora non si possa procedere alla costituzione delle Commissioni, la Giunta regionale provvede a nominare un Commissario straordinario per l’esercizio delle funzioni attribuite alle Commissioni stesse.”.

Art. 6.

(Sostituzione commi 3 e 4 dell’articolo 64
della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21)

1. Il comma 3 dell’articolo 64 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

“3 L’importo del gettone di presenza di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni anno dalla Giunta regionale per un importo annuale non superiore al 10 per cento.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 64 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

“4. Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato sono rimborsate, nella misura prevista per i funzionari regionali, le spese di trasferta eventualmente sostenute per lo svolgimento di attività su incarico della Regione connesse al loro ruolo istituzionale, in aggiunta al gettone di presenza di cui al comma 1.”.

Art. 7.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) il capo III (Elezioni dei componenti artigiani delle Commissioni provinciali per l’artigianato) del titolo III della l.r. 21/1997;

b) il comma 7 dell’articolo 65 della l.r. 21/1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 marzo 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 marzo 2002 (ndr)