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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 aprile 2002, n. 2/R.

Regolamento regionale recante:"Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R (Regolamento regionale di Cassa economale)"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;

Visto il Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 49-5905 del 22 aprile 2002;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 20 SETTEMBRE 2000, N. 7/R (REGOLAMENTO REGIONALE DI CASSA ECONOMALE)”.

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R, è aggiunto, infine, il seguente:

“1 bis. Inoltre è istituita una cassa economale per il Programma comunitario Interreg Italia - Francia presso la struttura di cooperazione denominata Segretariato Tecnico Congiunto che ha sede nella città di Mentone in Francia.”

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R, è aggiunto, infine, il seguente:

“1 bis. Per la cassa economale periferica di Mentone l’ammontare dei fondi economali è determinato annualmente con atto predisposto dal Responsabile del Settore Ragioneria congiuntamente all’Autorità di Pagamento del Programma ALCOTRA.”

Art. 3.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

“1 bis Con la cassa economale periferica di Mentone, di cui all’articolo 3, comma 1 bis, si può far fronte, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, alle spese d’ufficio, come elencate all’articolo 12, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), p) ed alle anticipazioni per spese di missione, come elencate all’articolo 15, comma 1, lettere a), c), ed e).

1 ter. Con tale cassa si può inoltre far fronte alle spese necessarie per la liquidazione delle trasferte del personale del Segretariato, nonché alle spese connesse con l’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni delle strutture di cooperazione."

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 22 aprile 2002

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 aprile 2002 (ndr)