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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 novembre 2002, n. 14/R.

Regolamento regionale recante: “Definizione di ulteriori canoni minimi per l’utilizzo dell’acqua pubblica per uso industriale e per il consumo umano e rateizzazione delle annualità pregresse”. (1)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il capo IX della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto l’articolo 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.  102 - 7864 del 25 novembre 2002

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “DEFINIZIONE DI ULTERIORI CANONI MINIMI PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA PUBBLICA PER USO INDUSTRIALE E PER IL CONSUMO UMANO E RATEIZZAZIONE DELLE ANNUALITA’ PREGRESSE”.

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Nelle more di una più complessiva rivisitazione delle misure dei canoni dovuti per l’utilizzo delle acque pubbliche, il presente regolamento definisce, in attuazione dell’articolo 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002), la misura di ulteriori canoni minimi per le derivazioni per uso industriale e per il consumo umano e la rateizzazione delle annualità pregresse.

Art. 2.

(Definizione di ulteriori canoni minimi
per l’uso industriale)

1. Gli importi dei canoni dovuti per le derivazioni d’acqua pubblica per uso industriale di seguito elencate non possono essere inferiori a:

a) euro 250,00 per volumi di acqua concessa inferiori o uguali a 500 mc/anno;

b) euro 500,00 per volumi di acqua concessa compresi tra 501 e 2.500 mc/anno.

2. Per le derivazioni con volumi d’acqua concessa superiori a quelli indicati al comma 1 si applicano i canoni minimi previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

(Definizione di ulteriori canoni minimi
per il consumo umano)

1. Gli importi dei canoni dovuti per le derivazioni d’acqua pubblica per il consumo umano a servizio di piccoli acquedotti rurali o montani con portate medie annue inferiori o uguali a 0,1 l/sec. non possono essere inferiori a euro 100,00.

2. Per le derivazioni con portate medie annue superiori a quella indicata al comma 1 si applicano i canoni minimi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

(Decorrenza e rimborsi)

1. La misura dei canoni minimi definiti agli articoli 2 e a 3 si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

2. Le competenti strutture regionali sono autorizzate a procedere al rimborso delle somme corrispondenti alla differenza tra quanto eventualmente introitato per effetto dell’applicazione dei minimi stabiliti dalla normativa previgente e quanto dovuto in applicazione del presente regolamento.

Art. 5.

(Rateizzazione delle annualità pregresse)

1. Qualora l’importo dovuto alla Regione, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera a) della l.r. 20/2002, sia superiore a 1.000,00 euro, il pagamento può essere effettuato, previa comunicazione all’Amministrazione regionale, in due rate annuali di pari importo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 25 novembre 2002.

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 novembre 2002 (ndr)