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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 3.

Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 “Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino” e alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 “Norme per l’utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera i) del primo comma dell’articolo 12 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino) e’ sostituita dalla seguente:

“i) navigare con unità da diporto dotate di motore con potenza superiore a venti cavalli vapore nelle acque del fiume Ticino a valle della presa della Miorina”.

2. Dopo il quarto comma dell’articolo 12 della l.r. 53/1978 è inserito il seguente:

“La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale ovvero da piani di settore, è consentita subordinatamente alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte, sentito il parere dell’Ente di gestione.”.

Art. 2.

1. L’articolo 20 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 (Norme per l’utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino) è sostituito dal seguente:

“Art. 20. (Navigazione)

1. E’ consentita la navigazione di unità di diporto esclusivamente nelle acque primarie, asta principale del fiume Ticino, e con motori di potenza massima pari a venti cavalli vapore.

2. E’ vietato percorrere con qualsiasi tipo di natante canali, rogge, fontanili e risorgive, lanche e bracci secondari del fiume indicati da apposita segnaletica.

3. La navigazione è vietata, fatta salva quella finalizzata all’esercizio della pesca professionale, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dell’alba.

4. E’ vietato transitare o sostare oltre il limite definito attorno alle opere idrauliche dalle apposite boe galleggianti.

5. La velocità di navigazione è ridotta in prossimita’ di sponde, rive, spiagge e zone balneari, traghetti, moli, darsene e porticcioli.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano alle acque del fiume Ticino a valle della presa della Miorina.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 febbraio 2002

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 7 febbraio 2002 (ndr)