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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07
Legge regionale 27 marzo 2002, n. 12.
Proroga dellautorizzazione allesercizio provvisorio del bilancio della Regione per lanno finanziario 2002.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Proroga dellautorizzazione allesercizio provvisorio
del bilancio della
Regione per lanno finanziario 2002)
1. La durata dellesercizio provvisorio del bilancio per lanno finanziario 2002, fissata sino al 31 marzo 2002 dalla legge regionale 20 dicembre 2001, n. 36 (Autorizzazione allesercizio provvisorio del bilancio per lanno finanziario 2002 per la Regione) è prorogata sino al 30 aprile 2002.
Art. 2.
(Urgenza)
1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 marzo 2002
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 marzo 2002 (ndr)