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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 12.

Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2002.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio
del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2002)

1. La durata dell’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2002, fissata sino al 31 marzo 2002 dalla legge regionale 20 dicembre 2001, n. 36 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2002 per la Regione) è prorogata sino al 30 aprile 2002.

Art. 2.

(Urgenza)

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 marzo 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 marzo 2002 (ndr)