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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 “Istituzione della Zona di Salvaguardia dell’Alpe Devero”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. L’articolo 7 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 (Istituzione della Zona di Salvaguardia dell’Alpe Devero) è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Vigilanza)

1. La vigilanza sull’area di cui alla presente legge è affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e di pesca, al Corpo forestale dello Stato e, previa apposita convenzione tra i soggetti gestori dell’area protetta e l’ente di gestione del Parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero, al personale di vigilanza dell’ente medesimo.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 febbraio 2002

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 7 febbraio 2002 (ndr)