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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07
Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24.
Norme per la gestione dei rifiuti.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Indice
Capo I.
Disposizioni generali
Art. 1.
(Finalità della legge)
Capo II.
Sistema regionale delle competenze e strumenti di programmazione
Art. 2.
(Competenze della Regione)
Art. 3.
(Competenze delle province)
Art. 4.
(Competenze dei comuni)
Art. 5.
(Piano regionale di gestione dei rifiuti e modalità di approvazione)
Art. 6.
(Programma provinciale di gestione dei rifiuti e modalità di approvazione)
Art. 7.
(Gestione delle informazioni sui rifiuti e raccordo con gli enti locali)
Capo III.
Sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani
Art. 8.
(Definizione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani)
Art. 9.
(Articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani)
Art. 10.
(Servizi di bacino e di ambito)
Art. 11.
(Organizzazione delle attività di bacino)
Art. 12.
(Organizzazione delle attività di ambito territoriale ottimale)
Art. 13.
(Obiettivi di raccolta differenziata)
Art. 14.
(Smaltimento dei rifiuti nellambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani)
Capo IV.
Disposizioni sulla gestione dei rifiuti speciali provenienti da
attività produttive, commerciali e di servizi
Art. 15.
(Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali)
Capo V.
Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori
Art. 16.
(Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori)
Capo VI.
Sistema sanzionatorio
Art. 17.
(Sistema sanzionatorio)
Capo VII.
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 18.
(Norme finanziarie)
Art. 19.
(Norme transitorie)
Art. 20.
(Trasformazione delle forme di gestione)
Art. 21.
(Abrogazione di norme regionali)
Art. 22.
(Norme di coordinamento)
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità della legge)
1. La presente legge ha le finalità:
a) di disciplinare la gestione e la riduzione dei rifiuti, nei limiti delle competenze attribuite alle Regioni dal titolo V della Costituzione in materia di governo del territorio e di gestione dei servizi pubblici locali, in conformità ai principi del diritto comunitario e in attuazione dellarticolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni, secondo criteri e modalità ispirati a un corretto rapporto tra costi, considerati anche quelli ambientali, e benefici e alla massima tutela dellambiente;
b) di fornire gli strumenti normativi di redazione e di attuazione del piano regionale di cui allarticolo 5 e dei programmi provinciali di cui allarticolo 6.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione adotta i provvedimenti di propria competenza e promuove iniziative ed azioni nei confronti di soggetti pubblici e privati.
3. Le presenti disposizioni garantiscono lordinato svolgimento delle funzioni dei soggetti istituzionalmente preposti, nellambito di una programmazione integrata e coordinata, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali)e successive modificazioni, alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modificazioni, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) ed alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), da ultimo modificata dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20.
Capo II.
SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 2.
(Competenze della Regione)
1. Nellambito della proprie competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. 44/2000, la Regione provvede:
a) allattività di programmazione, ivi compresa lapprovazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato piano regionale, e dei piani per la bonifica di aree inquinate, nonché alla disincentivazione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati;
b) allaggiornamento sistematico dellandamento della produzione, della riduzione e della gestione dei rifiuti sul territorio piemontese;
c) alla regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed il passaggio da tassa a tariffa, mediante ladozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche ad integrazione di quelli emanati dallo Stato e di obblighi e divieti per lesercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per lattività di controllo;
d) alla promozione della gestione integrata dei rifiuti al fine di ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché allincentivazione della riduzione della produzione dei rifiuti, della riduzione delluso degli imballaggi anche attraverso accordi con la grande distribuzione, allincentivazione ed allutilizzo di beni prodotti con rifiuti;
e) alladozione del regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dallarticolo 4, da adottarsi da parte dei consorzi di bacino e successivamente da parte dei comuni ai sensi dellarticolo 21, comma 2 del d.lgs. 22/1997;
f) alla definizione degli schemi di convenzione e di statuto da adottarsi da parte dei comuni e dei consorzi di bacino, per lo svolgimento delle competenze a livello di bacino e ambito territoriale ottimale;
g) alla stipulazione di appositi accordi di programma o convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Piemonte e viceversa, nonché alla stipulazione di appositi accordi di programma, convenzioni ed intese con soggetti pubblici e privati indirizzati al perseguimento degli obiettivi di cui allarticolo 1;
h) alla verifica della rispondenza dei programmi provinciali di gestione dei rifiuti, di seguito denominati programmi provinciali, ai principi ed agli obiettivi del piano regionale ed alla eventuale presa datto di cui allarticolo 6, comma 6;
i) allesercizio del potere sostitutivo in base allarticolo 14 della l.r. 34/1998 nei confronti delle province in caso di inadempienza nello svolgimento delle competenze ad esse attribuite con la presente legge;
l) allattivazione di consulenze per approfondimenti tecnico-scientifici finalizzati allottimizzazione della gestione dei rifiuti, nonché allistituzione di apposite borse di studio;
m) alla concessione di contributi ed incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, compreso il passaggio da tassa a tariffa, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale e provinciale;
n) alla concessione di contributi ai consorzi di bacino, di cui allarticolo 11, comma 1, che, per la gestione dei servizi previsti allarticolo 10, comma 1, si avvalgono delle cooperative sociali;
o) alla concessione di contributi finalizzati alla riduzione dello smaltimento dei fanghi in discarica, ai sensi dellarticolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province), modificata dalla legge regionale 29 agosto 2000, n. 48;
p) alla definizione di criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per la presentazione e lutilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti, di recupero dei rifiuti con procedura ordinaria, nonché di recupero con procedura semplificata;
q) alla definizione del quantitativo minimo annuo di carta riciclata che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare, nonché alla concessione di incentivi finalizzati alla sensibilizzazione alluso di materiale riciclato;
r) alla promozione a livello regionale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, tenuto conto delle necessita esistenti sul territorio e con gli obiettivi di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti stessi;
s) allindividuazione di forme di semplificazione amministrativa per enti e imprese che adottino sistemi di gestione ambientale;
t) ad incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite, la valorizzazione dei rifiuti, lutilizzo del materiale riciclato, la produzione di beni di consumo ecologicamente compatibili, la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti tramite la promozione di accordi di programma e la concessione di contributi ed incentivi a soggetti privati, nel rispetto della regola comunitaria del de minimis;
u) alla concessione di incentivi per la rilocalizzazione degli impianti di trattamento sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale, nel rispetto della regola comunitaria del de minimis;
v) alla predisposizione dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in attesa dellemanazione degli stessi da parte dello Stato ai sensi dellarticolo 18, comma 2, lettera d) del d.lgs. 22/1997.
2. Le competenze di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) e v) sono esercitate dalla Giunta regionale. Sulle competenze di cui al comma 1, lettere b), e), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r), t), u) e v) la Giunta regionale fornisce semestralmente un aggiornamento alla competente commissione consiliare.
3. La Giunta regionale, determinati i criteri e lammontare per la concessione dei contributi in campo ambientale, può avvalersi degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale per la gestione finanziaria delle risorse assegnate.
Art. 3.
(Competenze delle province)
1. Nellambito delle loro competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. 44/2000, le province provvedono:
a) alladozione dei programmi provinciali sulla base del piano regionale e secondo le modalità stabilite dallarticolo 6;
b) al coordinamento delle forme di associazione tra i soggetti preposti alla realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti;
c) alla verifica dellattuazione del programma provinciale, anche tramite gli osservatori provinciali di cui allarticolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale);
d) al controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso laccertamento delle violazioni del d.lgs. 22/1997;
e) alla verifica ed al controllo dei requisiti previsti per lapplicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs. 22/1997;
f) allindividuazione allinterno del programma provinciale, sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del piano territoriale di coordinamento di cui al d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, ove già adottato, e dei criteri del piano regionale;
g) alliscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs. 22/1997 ed ai relativi controlli;
h) allapprovazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, nonché al rilascio delle autorizzazioni allesercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997;
i) al rilascio dellautorizzazione di cui allarticolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati);
l) allesercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane e dei consorzi di bacino, per lespletamento delle funzioni, degli obiettivi e delle attività di cui allarticolo 11, commi 1, 3, 6, 11 e 15 ed allarticolo 12, commi 3, 4 e 6;
m) allemanazione dei provvedimenti di rinnovo, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni allesercizio di cui allarticolo 28 del d.lgs. 22/1997;
n) al rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, sospensione, revoca, rinnovo relativi allutilizzazione in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dellambiente, in particolare del suolo, nellutilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), nonché al ricevimento dei registri di carico e scarico di cui allarticolo 14, comma 2, del d.lgs. 99/1992, ed alla trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per gli adempimenti di cui allarticolo 6, comma 1, numero 5), del d.lgs. 99/1992;
o) al rilascio dei provvedimenti per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti in conformità al regolamento CE n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993 (Regolamento del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti allinterno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio) ed ai sensi dellarticolo 16, comma 4, lettera a) del d.lgs. 22/1997 e delle disposizioni attuative nazionali e regionali e allinvio periodico alla Regione dei dati relativi al quantitativo di rifiuti per cui è stato richiesto il movimento transfrontaliero di rifiuti e del quantitativo effettivamente trasportato sia in entrata che in uscita dallItalia;
p) ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prodotti nel territorio provinciale ed a gestire le situazioni di emergenza trovando soluzioni prioritariamente allinterno del territorio di propria competenza, adottando a tal fine ogni provvedimento necessario e, solo in seconda priorità, facendo riferimento ad impianti localizzati in altre province piemontesi o in altre regioni;
q) a trasmettere alla Regione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale le informazioni ed i dati autorizzativi di cui alle lettere g), h), i), m), n) ed o);
r) alla promozione a livello provinciale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, tenuto conto delle necessita esistenti sul territorio e con gli obiettivi di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti stessi.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 36, comma 2, della l.r. 44/2000.
3. Nel caso di servizi aventi un territorio di utenza sovra provinciale, le funzioni di organizzazione sono svolte di concerto tra le province interessate.
Art. 4.
(Competenze dei comuni)
1. Nellambito delle loro competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. 44/2000, i comuni provvedono:
a) ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso il consorziamento obbligatorio previsto dallarticolo 11;
b) ad approvare il regolamento di cui allarticolo 21, comma 2, del d.lgs. 22/1997 contenente:
1) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
2) il divieto dellautosmaltimento non autorizzato di rifiuti tramite la combustione;
3) le modalità del servizio di raccolta, anche tenendo conto dellabbattimento delle barriere architettoniche e di trasporto dei rifiuti urbani;
4) le modalità atte a garantire una distinta raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani;
5) le disposizioni atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
6) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando obiettivi di qualità;
7) lassimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dellarticolo 18, comma 2, lettera d), del d.lgs. 22/1997 e sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera v);
c) a prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica linserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata.
2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), integrativo del regolamento comunale di igiene, è predisposto dai comuni sulla base di un regolamento tipo adottato dalla Regione ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera e).
3. I consorzi di bacino o i comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed alle province le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti per comune ed alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 5.
(Piano regionale di gestione dei rifiuti e modalità di approvazione)
1. Il piano regionale, che ha lo scopo di promuovere la riduzione dei rifiuti ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, definisce per il territorio regionale i criteri e le modalità per lesercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti.
2. Il piano regionale, oltre a quanto prescritto dallarticolo 22 del d.lgs. 22/1997, contiene:
a) lindicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte e le stime previsionali future dei rifiuti da recuperare e smaltire;
b) la definizione di azioni coordinate di governo degli enti pubblici territoriali in materia di gestione dei rifiuti;
c) la previsione, il consolidamento ed il coordinamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani adeguato alle realtà territoriali per i diversi flussi di produzione dei rifiuti;
d) lindicazione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti;
e) le indicazioni metodologiche e tecnologiche rispettivamente per larticolazione del sistema e per la realizzazione degli impianti, limitatamente ai rifiuti urbani;
f) le indicazioni relative alla riduzione alla fonte degli imballaggi e alla gestione dei rifiuti da imballaggio in attuazione delle disposizioni dei programmi di cui allarticolo 42, commi 1 e 2, del d.lgs. 22/1997;
g) gli obiettivi qualitativi e quantitativi della programmazione regionale per il recupero e per lo smaltimento;
h) la previsione dei fabbisogni degli impianti e degli interventi necessari per il completamento del sistema di gestione dei rifiuti urbani e per lorganizzazione della gestione dei rifiuti speciali;
i) larticolazione territoriale per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e per lorganizzazione della gestione dei rifiuti speciali.
3. Costituisce parte integrante del piano regionale il piano di bonifica delle aree inquinate in base a quanto previsto dallarticolo 22, comma 5, del d.lgs. 22/1997 e dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71).
4. Le disposizioni del piano regionale sono vincolanti per i comuni, le province e gli altri enti pubblici, nonché per i concessionari o affidatari dei pubblici servizi e per i soggetti privati.
5. La Giunta regionale, in attuazione dellarticolo 22, comma 1, del d.lgs. 22/1997, sentita la conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita dalla l.r. 34/1998, adotta il progetto di piano regionale e lo propone al Consiglio regionale.
6. Il Consiglio regionale provvede allapprovazione del piano regionale, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR).
7. Il piano regionale e sottoposto ad aggiornamento almeno ogni tre anni seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 5 e 6. Le modifiche e gli adeguamenti conseguenti allevoluzione normativa sono effettuati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita dalla l.r. 34/1998.
8. I contenuti del piano regionale mantengono la loro validità senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del piano stesso.
Art. 6.
(Programma provinciale di gestione dei rifiuti e modalità di approvazione)
1. I programmi provinciali, raccordati con il piano territoriale di coordinamento ai sensi dellarticolo 20 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, hanno lobiettivo di attuare le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale e di consentire la realizzazione dei dettami del medesimo mediante lindividuazione di concrete ed operative linee di intervento.
2. I programmi provinciali contengono:
a) larticolazione del territorio provinciale in bacini idonei alla gestione dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dellambito territoriale ottimale equivalente al territorio provinciale;
b) lindividuazione, sulla base dei criteri di cui allarticolo 19, comma 1, lettera n), del d.lgs. 22/1997, delle aree non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di criteri tecnici e dei vincoli che limitano luso del territorio;
c) lindividuazione, tenendo conto di quanto stabilito alla lettera b), delle zone idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di scelte programmatiche e pianificatorie; lindividuazione puntuale del sito è compito del proponente;
d) la definizione dei criteri programmatici per linsediamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali ai fini delle successive autorizzazioni;
e) la definizione degli impianti necessari al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, il fabbisogno impiantistico per lo smaltimento dei rifiuti speciali a livello provinciale, nonché la precisazione dei tempi e delle modalità operative per la realizzazione di quanto previsto nel programma.
3. Le disposizioni del programma provinciale sono vincolanti per i comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati.
4. La provincia adotta il progetto del programma provinciale entro un anno dalla pubblicazione sul BUR del piano regionale.
5. Entro novanta giorni dalla ricezione del programma provinciale trasmesso dalla provincia, la Giunta regionale verifica la conformità del programma alle disposizioni della presente legge e del piano regionale. Il programma provinciale acquisisce efficacia decorso il termine di novanta giorni dalla trasmissione alla Giunta regionale.
6. Nel caso di mancata conformità del programma provinciale al piano regionale, la Giunta regionale invita la provincia ad adeguare il medesimo stabilendo il termine entro il quale provvedere. Qualora il programma provinciale risulti ulteriormente difforme la Giunta regionale, ove le motivazioni risultino fondate, prende atto del programma provinciale con proprio provvedimento che costituisce aggiornamento del piano regionale. Nel caso in cui le motivazioni di conferma del programma provinciale da parte della provincia risultino inadeguate, la Giunta regionale può prendere atto del programma provinciale, modificandolo nelle parti difformi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il programma provinciale acquisisce efficacia solo a seguito della presa datto, in tutto o in parte, ad opera della Giunta regionale.
7. Il programma provinciale e sottoposto ad aggiornamento in seguito alla variazione del piano regionale e, comunque, può essere sottoposto in ogni tempo a modificazioni, seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 4, 5 e 6.
8. I contenuti del programma provinciale hanno validità senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del programma stesso.
Art. 7.
(Gestione delle informazioni sui rifiuti e raccordo con gli enti locali)
1. Al fine del corretto svolgimento da parte della Regione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di costante monitoraggio del territorio relativamente alla gestione dei rifiuti, necessarie per ladozione di una efficace programmazione regionale, così come previsto dagli articoli 19 e 22 del d.lgs. 22/1997, la Giunta regionale definisce e promuove il raccordo tra i sistemi informativi ambientali, ai sensi dellarticolo 10 e dellarticolo 35, comma 1, lettera b), della l.r. 44/2000.
2. La Regione e gli enti locali operano secondo principi di concertazione e di coordinamento e si forniscono reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.
3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono espletate, nellambito della struttura regionale competente in materia, dallosservatorio regionale dei rifiuti, il quale:
a) svolge su scala regionale, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati, le funzioni di raccolta ed elaborazione di dati statistici e conoscitivi in materia di rifiuti;
b) coordina le attività degli osservatori provinciali, in unottica di collaborazione, integrazione e raccordo con le attività dellosservatorio nazionale sui rifiuti, fornendo gli elementi per rendere omogenea, su tutto il territorio regionale, la raccolta, la validazione e la diffusione dei dati;
c) divulga le informazioni raccolte anche attraverso sistemi informativi ambientali regionali e nazionali.
4. La Giunta regionale, con atto deliberativo, definisce lorganizzazione dellosservatorio regionale dei rifiuti.
Capo III.
SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI
Art. 8.
(Definizione del sistema integrato di gestione
dei rifiuti urbani)
1. Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani comprende i rifiuti urbani, i rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio, i rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane ed i rifiuti non pericolosi prodotti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani.
2. Lattività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, articolato su base territoriale provinciale.
3. Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, organizzati secondo criteri di massima tutela dellambiente, efficacia, efficienza ed economicità, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
4. Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo il seguente ordine di priorità, si basa su:
a) riduzione, intesa anche come compostaggio domestico, conferimenti separati e raccolte differenziate;
b) strutture di servizio a supporto della raccolte, delle raccolte differenziate, dei conferimenti separati e del trasporto, nonché alla rimozione dei rifiuti di cui allarticolo 14 del d.lgs. 22/1997;
c) recupero dei rifiuti secondo le priorità stabilite dallarticolo 4, comma 2, del d.lgs. 22/1997, compresa la termovalorizzazione. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima devono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero;
d) smaltimento dei rifiuti.
5. Nellambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, le attività, le strutture e gli impianti di cui al comma 3 sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato, privilegiando il recupero; la discarica deve costituire la fase finale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani da collocarsi a valle dei conferimenti separati, delle raccolte differenziate, del recupero, della valorizzazione anche energetica dei rifiuti.
6. Ulteriori principi tecnici, organizzativi ed impiantistici del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani sono definiti dalla Giunta regionale.
Art. 9.
(Articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani)
1. La gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dellarticolo 23 del d.lgs. 22/1997, avviene in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese.
2. Gli ambiti territoriali ottimali sono rispettivamente suddivisi in uno o più bacini, così come individuati dai programmi provinciali ai sensi dellarticolo 6, comma 2, lettera a), al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
3. I comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati dalla provincia ai sensi dellarticolo 23 del d.lgs. 22/1997, assicurano lorganizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
4. Previo accordo tra la Regione e le province interessate è possibile, per documentate esigenze di carattere territoriale, organizzativo e di logistica degli impianti esistenti o da realizzare, delimitare gli ambiti territoriali ottimali in modo non coincidente con i confini amministrativi delle province.
Art. 10.
(Servizi di bacino e di ambito)
1. Nei bacini sono svolti secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:
a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;
b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;
c) il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.
2. Negli ambiti territoriali ottimali sono svolte secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando leventuale compito di espletare le gare previsto dallarticolo 113, comma 13, d.lgs. 267/2000 come modificato dallarticolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3 Nei casi in cui lattività di cui al comma 2 sia caratterizzata da tecnologia complessa, ovvero ove sussistano ragioni di sicurezza, o di osservanza degli standards di qualità del servizio, la stessa attività deve essere separata, con attribuzione a soggetti diversi, dallattività di erogazione dei servizi di cui al comma 1, lettere a) e c). La Giunta regionale individua le tipologie degli impianti e i servizi che debbono osservare il regime di separazione.
Art. 11.
(Organizzazione delle attività di bacino)
1. I comuni appartenenti allo stesso bacino assicurano lorganizzazione in forma associata dei servizi, di cui allarticolo 10, comma 1, attraverso consorzi obbligatori costituiti ai sensi dellarticolo 31 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, di seguito denominati consorzi di bacino. Per ciascun comune con popolazione superiore a 500 mila abitanti il programma provinciale di cui al precedente articolo 6 può prevedere la costituzione di un proprio bacino al quale attribuire direttamente le funzioni di governo per i servizi di cui allarticolo 10, comma 1.
2. Lo schema di convenzione per il consorziamento obbligatorio a livello di bacino e lo schema del relativo statuto di cui allarticolo 2, comma 1, lettera f) sono definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I comuni si consorziano, adottando la convenzione e lo statuto di cui al comma 2, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR, dello schema tipo di convenzione e statuto; i consorzi di bacino già costituiti adeguano i propri statuti e la propria convenzione entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dello schema tipo di convenzione e statuto.
4. Le province, ai sensi dellarticolo 23, comma 5, del d.lgs. 22/1997, coordinano il consorziamento obbligatorio di cui al comma 1.
5. Per lespletamento delle proprie funzioni il consorzio di bacino può avvalersi degli uffici dei comuni aderenti al bacino.
6. Il consorzio di bacino svolge le funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi attribuiti al bacino secondo i criteri previsti nella convenzione stessa.
7. Il consorzio di bacino, per lespletamento dei servizi di cui allarticolo 10, comma 1, subentra nei rapporti in atto tra gli enti associati ed i terzi.
8. Gli organi del consorzio di bacino sono quelli previsti per i consorzi dal d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
9. La rappresentanza in seno allassemblea spetta ai sindaci dei comuni partecipanti al bacino, o agli assessori delegati, ed è determinata nella convenzione.
10. Le modalità di organizzazione del consorzio sono determinate dallo statuto di cui al comma 2.
11. Il consorzio di bacino entro centottanta giorni dalla sua costituzione, approva:
a) il regolamento speciale consortile;
b) il programma pluriennale degli interventi e dei relativi investimenti, da inviare alla provincia nei successivi trenta giorni, contenente anche le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune associato, al fine di conseguire per lintero bacino le percentuali previste, allarticolo 24 del d.lgs. 22/1997, dal piano regionale e dal programma provinciale;
c) i criteri tariffari relativi ai servizi di bacino di cui allarticolo 10, comma 1.
12. La concessione di eventuali contributi da parte della Regione per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è subordinata allapprovazione del programma pluriennale.
13. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la provincia competente per territorio provvede, previa diffida, in via sostitutiva, a costituire il consorzio di bacino nominandone gli organi ed approvando il relativo statuto, integrato con gli elementi fondamentali contenuti nello schema tipo di convenzione di cui allarticolo 2, comma 1, lettera f).
14. In caso di inerzia dei consorzi di bacino nellespletamento delle funzioni di cui ai commi 6 e 11, la provincia, previa diffida, provvede ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera l), tramite un commissario ad acta, a garantire il governo delle funzioni previste a livello di bacino.
15. In conformità con il principio della separazione delle funzioni di governo da quelle di gestione operativa, lattività di gestione operativa dei servizi da effettuare nel bacino è svolta nelle forme previste dal d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
16. La Giunta regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per la modalità di realizzazione e gestione dei servizi e degli impianti.
Art. 12.
(Organizzazione delle attività di ambito territoriale ottimale)
1. Lorganizzazione del sistema integrato dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale, in forma associata, è assicurata dalla provincia attraverso i consorzi di bacino.
2. Le province coordinano la cooperazione obbligatoria dei consorzi di bacino appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale.
3. Entro sei mesi dalla loro costituzione, i consorzi di bacino sono tenuti ad adottare la convenzione secondo lo schema di cui allarticolo 2, comma 1, lettera f), costituendo lassociazione dei consorzi di bacino, di seguito denominata Associazione di ambito.
4. Lassociazione di ambito ha il compito di:
a) provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui allarticolo 10, comma 2 sulla base dei programmi provinciali;
b) provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o individuare i soggetti cui affidare la realizzazione;
c) fornire ai consorzi di bacino appartenenti allambito territoriale ottimale le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari di cui allarticolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), ai fini dellistituzione della tariffa.
5. Nel caso in cui nellambito territoriale ottimale sia stato individuato un solo bacino, le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono svolte dal consorzio di bacino.
6. Lattività di gestione operativa degli impianti di cui allarticolo 10, comma 2, da effettuare nellambito territoriale ottimale, è svolta nelle forme previste dal d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la provincia, ai fini della cooperazione obbligatoria dei consorzi di bacino, provvede, previa diffida nei confronti del consorzio o dei consorzi di bacino inadempienti, ad adottare, in via sostitutiva, la necessaria convenzione.
8. Nel caso di inerzia dellassociazione di ambito ai fini dello svolgimento delle funzioni in forma associata di cui al comma 4, ovvero nel caso di necessità ed urgenza, la provincia, previa diffida, provvede, tramite un commissario ad acta, a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.
Art. 13.
(Obiettivi di raccolta differenziata)
1. Il consorzio di bacino assicura in ciascun comune il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui allarticolo 24 del d.lgs. 22/1997 e del piano regionale. I consorzi di bacino, tenuto conto delle diverse realtà territoriali, possono organizzare il servizio di raccolta in base a criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, in modo tale da assicurare a livello di bacino il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al citato articolo 24 e del piano regionale.
2. Sono previste agevolazioni a favore dei comuni in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti.
3. La Giunta regionale:
a) individua le modalità e le categorie di rifiuti che devono essere raccolti e conferiti in modo differenziato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
b) definisce i criteri per lerogazione delle agevolazioni a favore dei comuni in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
c) stabilisce, nelle more dellemanazione di un metodo di calcolo omogeneo a livello nazionale, il metodo normalizzato per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata al fine di accertare il raggiungimento, in ogni singolo comune e in ciascun bacino, degli obiettivi stabiliti dallarticolo 24 del d.lgs. 22/1997 e dal piano regionale.
4. I consorzi di bacino trasmettono annualmente alla Regione ed alle province i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nellanno precedente sulla base del metodo di calcolo di cui al comma 3, lettera c).
5. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte dei comuni, non si applica la sanzione amministrativa di cui allarticolo 17, comma 2, qualora la somma tra la percentuale di riduzione della produzione di rifiuti rispetto alla media pro capite di ambito territoriale ottimale e la percentuale relativa alla raccolta differenziata raggiunga il 35 per cento.
Art. 14.
(Smaltimento dei rifiuti nellambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani)
1. Nelle strutture di servizio, negli impianti tecnologici e nelle discariche di prima categoria operanti o individuate sul territorio piemontese nellambito del sistema integrato di gestione di cui al capo III e vietato effettuare operazioni di smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre regioni.
2. Il divieto di cui al comma 1 è derogabile solo a seguito di specifici accordi regionali.
Capo IV.
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA ATTIVITA PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI
Art. 15.
(Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali)
1. La gestione dei rifiuti speciali di cui allarticolo 7, comma 3, lettere a), b) c), d), e) f) e g) del d.lgs. 22/1997, ad esclusione dei rifiuti assimilati agli urbani, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei rifiuti prodotti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani, si basa sulla riduzione della produzione, sullinvio al recupero, sulla diminuzione della pericolosità e sullottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento e sui seguenti principi generali:
a) le soluzioni organizzative ed impiantistiche garantiscono lautonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale quando criteri di efficacia, efficienza ed economicità lo consentono;
b) la gestione dei rifiuti speciali è organizzata sulla base di impianti, ivi comprese le discariche, realizzati anche come centri polifunzionali, nei quali possono essere previste più forme di trattamento;
c) le discariche costituiscono la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti speciali da collocarsi a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità dei rifiuti e a consentire una più corretta gestione delle discariche stesse.
2. Nel piano regionale e nei programmi provinciali sono definiti i principi organizzativi dello smaltimento dei rifiuti speciali, le necessità impiantistiche e le relative potenzialità, anche con riferimento ad unarticolazione sovra provinciale. Nel piano regionale le discariche definite con il termine 2SP sono da intendersi discariche realizzate e gestite secondo quanto stabilito al punto 4.2.3.3 della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 (Disposizioni per la prima applicazione dellarticolo 4 del D.P.R. 915/1982) e successive modificazioni, relativo alle discariche di seconda categoria tipo C, nonché secondo eventuali ulteriori prescrizioni inerenti, in particolare, le caratteristiche dei rifiuti ammessi.
3. La gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie è effettuata in conformità con quanto disposto dal decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 (Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dellarticolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) e si basa sui seguenti principi organizzativi:
a) i rifiuti sanitari assimilati agli urbani di cui allarticolo 2, comma 1, lettera g), numeri 1), 2), 3) e 6) del d.m. 219/2000, sono raccolti dal servizio pubblico nellambito delle raccolte differenziate organizzate dallo stesso;
b) i rifiuti sanitari sterilizzati, qualora assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera g), numero 8) del d.m. 219/2000, sono assoggettati alla stessa tariffazione del rifiuto urbano;
c) i rifiuti sanitari sterilizzati, avendo perso la loro infettività possono essere smaltiti in impianti di incenerimento non dotati di appropriato sistema di alimentazione per rifiuti sanitari a rischio infettivo.
4. I principi organizzativi per la gestione dei rifiuti prodotti nelle strutture sanitarie, comprese le necessità impiantistiche e le relative potenzialità, il loro bacino dutenza, le indicazioni per la raccolta differenziata sono definiti nel piano regionale e nei programmi provinciali. Le indicazioni ed i criteri regionali per la gestione dei rifiuti sanitari sono diffusi anche tramite corsi di formazione per il personale delle strutture sanitarie.
5. In attuazione dei principi di cui al comma 1, per la realizzazione di opere pubbliche, la Giunta regionale promuove lutilizzo dei rifiuti provenienti dallestrazione e dal trattamento dei materiali lapidei e dei materiali inerti provenienti da attività di recupero e riciclaggio di rifiuti, nonché un minor ricorso alle risorse naturali.
6. La Giunta regionale, sulla base dei principi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 adotta le disposizioni e prescrizioni tecniche per lorganizzazione della gestione dei rifiuti speciali.
Capo V.
CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI E PROVINCE E OBBLIGHI DEI GESTORI
Art. 16.
(Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori)
1. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono, fin dal momento dellentrata in vigore della presente legge, ai comuni sedi degli impianti un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nellanno, alle operazioni di smaltimento.
2. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono, fin dal momento dellentrata in vigore della presente legge, ai comuni sedi degli impianti un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nellanno, alle operazioni di smaltimento, fatta esclusione per i rifiuti speciali inerti.
3. I soggetti che gestiscono impianti di recupero di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali non pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sedi degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nellanno, alle operazioni di recupero. Gli impianti di recupero soggetti al pagamento del contributo, nonché le tipologie di rifiuto trattati negli stessi, sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. I soggetti che gestiscono impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali tali quali ad alto rischio e a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di materiale trattato nellanno. I soggetti che gestiscono impianti di riutilizzo di scarti animali trattati ad alto rischio e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,15 euro ogni 100 chilogrammi di materiale riutilizzo nellanno.
5. I soggetti che gestiscono impianti di recupero di rifiuti speciali pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono, fin dal momento dellentrata in vigore della presente legge, ai comuni sedi degli impianti un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nellanno, alle operazioni di recupero.
6. La misura minima dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, previo accordo con i gestori dei succitati impianti, può essere aumentata e può essere destinata parzialmente o totalmente a favore dei comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, dei comuni interessati dallaumento del traffico veicolare conseguente allattivazione degli impianti nonché dei comuni nei quali si evidenzino criticità a causa dellattivazione dei suddetti impianti.
7. I gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, fatta esclusione per i rifiuti speciali inerti, corrispondono, fin dal momento dellentrata in vigore della presente legge, alla provincia sede dellimpianto un contributo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nellanno, alle succitate operazioni.
8. Le province destinano prioritariamente le somme introitate ai sensi del comma 7 al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ed alla copertura degli oneri derivanti dalla riscossione del tributo per il deposito in discarica di cui alla l.r. 39/1996.
9. La Giunta regionale può incrementare la misura dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 in relazione alle diverse esigenze territoriali e a seguito di specifiche criticità ambientali o per sottoporre la medesima misura a rivalutazione secondo lindice dellIstituto centrale di Statistica (ISTAT) del costo della vita.
10. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono versati dai gestori degli impianti, rispettivamente ai comuni ed alle province territorialmente competenti, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti.
Capo VI.
SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 17.
(Sistema sanzionatorio)
1. Per i casi di contravvenzione ai divieti e agli obblighi previsti dalle disposizioni della presente legge e dalle prescrizioni e criteri tecnici emanati in attuazione della presente legge si applicano le sanzioni amministrative da 2.582 euro a 10.329 euro.
2. Nel caso in cui non vengono raggiunti, a livello di comune, gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dallarticolo 24 del d.lgs. 22/1997 e calcolati con il metodo normalizzato di calcolo di cui al precedente articolo 13, comma 3, punto c), si applica ai comuni la sanzione amministrativa, calcolata sulla base degli abitanti residenti, di 0,50 euro per abitante per il primo anno, mentre per gli anni successivi la sanzione verrà calcolata nella misura di 0,30 euro per abitante per ogni punto percentuale inferiore agli obiettivi minimi previsti dallarticolo 24 del d.lgs. 22/1997 e successive modifiche. Detti valori possono essere adeguati annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria.
3. Lirrogazione delle sanzioni e di competenza delle province secondo le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, ad eccezione delle sanzioni previste dallarticolo 50, comma 1, del d.lgs. 22/1997, per le quali è competente il comune.
4. I proventi delle sanzioni sono incamerati dalle province ad eccezione di quelli riguardanti larticolo 50, comma 1, del d.lgs. 22/1997 che spettano ai comuni.
5. Le province destinano le somme introitate ai sensi del comma 1 al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani. Le province destinano le somme introitate ai sensi del comma 2 secondo le seguenti priorità:
a) a favore dei comuni per le agevolazioni previste allarticolo 13;
b) per il completamento del sistema integrato.
Capo VII.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 18.
(Norme finanziarie)
1. Per lattuazione della presente legge sono confermati gli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale per lanno 2002 e sul pluriennale 2002-2004 nellambito delle unità previsionali di base (UPB) 22051, 22052 e 22061 della parte del bilancio relativa alle spese e nella UPB 0902 Titolo III della parte del bilancio relativa alle entrate.
2. A decorrere dallesercizio finanziario 2003 è inoltre autorizzata lulteriore spesa di 1.231. 673, 00 euro per incentivare luso dei materiali riciclati, per sostenere la riduzione della produzione dei rifiuti nellambito del ciclo produttivo, la produzione di beni ecocompatibili, la riduzione degli imballaggi e per la rilocalizzazione di impianti di trattamento.
3. Allonere di cui al comma 2 si provvede con le risorse scritte nella UPB 22051 e nella UPB 22052.
Art. 19.
(Norme transitorie)
1. Il vigente piano regionale, allatto di entrata in vigore della presente legge, mantiene la sua validità ed i relativi effetti prodotti fino alladozione di un nuovo piano.
2. I vigenti programmi provinciali, allatto di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ed i relativi effetti prodotti fino alladozione di nuovi programmi.
3. In assenza dei programmi provinciali di gestione dei rifiuti i bacini di cui allarticolo 9, comma 2, sono quelli individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti.
4. Nelle more del consorziamento obbligatorio dei comuni, di cui allarticolo 11, le province possono individuare lente a cui compete il coordinamento dellorganizzazione dei servizi dei rifiuti urbani tra i consorzi di bacino, i consorzi di comuni, le aziende speciali e le società pubbliche già operanti nei servizi di gestione dei rifiuti in ogni singolo bacino.
5. Nelle more dellassociazione di ambito di cui allarticolo 12, il governo della gestione dei rifiuti per lorganizzazione dei servizi di cui allarticolo 10, comma 2, spetta alla provincia.
6. Lautorizzazione di cui allarticolo 27 del d.lgs. 22/1997 è soggetta agli oneri dellarticolo 52 della legge regionale 6 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), da ultimo modificato dalla legge regionale 31 gennaio 1985, n. 8, da corrispondere al comune sede dellimpianto.
7. Le spese sostenute dalla provincia per lesercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.
8. Per le domande relative alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti già pervenute alla data di entrata in vigore della presene legge, le funzioni di cui allarticolo 3, comma 1, lettera o), continuano ad essere esercitate dalla Regione fino alla scadenza delle relative autorizzazioni.
Art. 20.
(Trasformazione delle forme di gestione)
1. Le assemblee dei consorzi per la gestione dei rifiuti urbani, che svolgono anche le funzioni amministrative di governo, deliberano la trasformazione di cui allarticolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), per scissione e destinazione a società di capitali di nuova costituzione dei complessi aziendali aventi ad oggetto la gestione delle attività di cui allarticolo 10, nonché la conseguente limitazione delloggetto sociale del consorzio alle funzioni di governo ai sensi dellarticolo 11.
2. In attuazione, parziale o integrale, della disposizione di cui allarticolo 11, la deliberazione di scissione di cui al comma 1, determina altresì lattribuzione delle funzioni ad un unico consorzio di governo per lintero bacino. I restanti comuni adempiono allobbligo di cui al medesimo articolo 11 con atto di adesione al consorzio unico di bacino.
3. I consorzisti assenti o dissenzienti dalla determinazione di cui al comma 2, hanno diritto di recedere dal consorzio, ferma restando lapplicazione nei confronti di singoli comuni dellarticolo 11, comma 13, ove ne ricorrano i presupposti. La dichiarazione di recesso dellassente o del dissenziente deve essere comunicata al presidente del consorzio e al presidente della provincia entro trenta giorni, rispettivamente dalla data della deliberazione ovvero di comunicazione della stessa.
4. Ogni trasformazione deve comunque avvenire nel rispetto del principio di cui allarticolo 113 del d.lgs 267/2000, come modificato dallarticolo 35 della l. 448/2001, di separazione dellattività di erogazione del servizio pubblico dalla titolarità della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.
5. La disposizione di cui allarticolo 10, comma 3, deve essere attuata dagli enti locali o dai consorzi prima di esperire le gare di cui allarticolo 113 del d.lgs. 267/2000, come modificato dallarticolo 35 della l. 448/2001, in ogni caso entro cinque anni dallentrata in vigore della presente legge. A tal fine entro il 30 giugno 2003, o comunque in sede di trasformazione, le società in mano pubblica devono prevedere nelloggetto sociale che, oltre il periodo indicato nella prima parte del presente comma, le stesse possono svolgere solo una delle due attività previste dallarticolo 10, comma 3. In difetto provvede in via sostitutiva la provincia ai sensi dellarticolo 11, comma 13. Larticolo 10, comma 3, non riguarda i rapporti di concessione in atto e sorti prima dellentrata in vigore della presente legge.
6. La Giunta regionale, con atto generale, individua modi e tempi, anche intermedi, necessari ad assicurare lattivazione delle forme di gestione secondo le soluzioni organizzative e i termini previsti dalla presente legge, nonché individua lautorità di settore ai sensi dellarticolo 113 d.lgs. 267/2000, come modificato dallarticolo 35 della l. 448/2001.
Art. 21.
(Abrogazione di norme regionali)
1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:
a) legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti);
b) legge regionale 26 maggio 1997, n. 26 (Primo adeguamento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e proroga dei termini dellarticolo 18, comma 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 19);
c) legge regionale 17 aprile 1990, n. 30 (Utilizzo di carta riciclata e recupero di carta da macero nella Regione Piemonte);
d) legge regionale 7 luglio 1976, n. 34 (Rifinanziamento della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, Interventi a favore di consorzi fra Enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi);
e) legge regionale 22 maggio 1980, n. 61 (Modifica del disciplinare allegato alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 46 Interventi a favore di consorzi fra Enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi);
f) legge regionale 15 novembre 1982, n. 34 (Deroga allarticolo 2 comma 20 lettera b) della legge regionale 5 giugno 1979, n. 28);
g) legge regionale 16 ottobre 1989, n. 59 (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti in attuazione e ad integrazione delle norme di cui alla legge 9 novembre 1988, n. 475 ed al decreto ministeriale 22 ottobre 1988, n. 457);
h) articolo 13 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle province).
Art. 22.
(Norme di coordinamento)
1. Alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 sono apportate le seguenti modifiche di coordinamento:
a) alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 49, il riferimento alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti) è sostituito con il riferimento allarticolo 2 della presente legge; sono inoltre soppresse le seguenti parole: non espressamente conferite alle Province;
b) la lettera b) del comma 1 dellarticolo 50, è abrogata;
c) alla lettera c) del comma 1 dellarticolo 50 le parole: non ricomprese tra quelle già attribuite dalla l.r. 59/1995" sono soppresse;
d) alla lettera e) del comma 1 dellarticolo 50, il riferimento allarticolo 37, comma 3 della l.r. 59/1995" è sostituito con il riferimento allarticolo 3, comma 1, lettera l) della presente legge;
e) alla lettera b), del comma 1 dellarticolo 51, dopo la parola attribuiti, il riferimento alla l.r. 59/1995" è sostituito dal riferimento allarticolo 4 della presente legge; sono, inoltre, soppresse le seguenti parole: ad eccezione delle funzioni delegate ai comuni ai sensi dellarticolo 29 della l.r. 59/1995 e conferite alle province con la presente legge".
2. Alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche di coordinamento:
a) al comma 5 dellarticolo 3 il riferimento allarticolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59, Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti"" è sostituito con il riferimento agli articoli 5 e 6 della presente legge;
b) al comma 6 dellarticolo 3 il riferimento allarticolo 3 della l.r. 59/1995" è sostituito con il riferimento agli articoli 5 e 6 della presente legge;
c) al comma 5 dellarticolo 7, dopo la parola delega sono soppresse le seguenti parole: che integra quanto previsto dallarticolo 28, comma 12, della l.r. 59/1995 e;
d) alla lettera b) del comma 5 dellarticolo 7, sono soppresse le seguenti parole: compresi i dati riferiti agli impianti autorizzati dai comuni ai sensi dellarticolo 29 della l.r. 59/1995".
3. Al comma 1 dellarticolo 6 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11, il riferimento all"articolo 41, comma 1 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti)", è sostituito con il riferimento allarticolo 16 della presente legge; inoltre, la parola chilogrammo è sostituita con le parole 100 chilogrammi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 ottobre 2002
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 ottobre 2002 (ndr)