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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07
Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 25.
Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita ed oggetto)
1. La Regione Piemonte, nellottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta da parte del paziente, istituisce il registro per le pratiche terapeutiche e per le discipline non convenzionali.
2. Le pratiche terapeutiche di cui al comma 1 sono costituite da:
a) medicine non convenzionali
b) terapie non convenzionali.
Art. 2.
(Definizione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali)
1. Nellambito delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali sono riconosciute, per le finalità di cui allarticolo 1, le seguenti:
a) agopuntura;
b) fitoterapia;
c) omeopatia;
d) omotossicologia;
e) medicina antroposofica;
f) medicina tradizionale cinese;
g) ayurveda;
h) naturopatia;
i) shiatsu;
j) reflessologia;
k) osteopatia;
l) chiropratica.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, identifica con propria deliberazione le attività specifiche afferenti le pratiche terapeutiche e le discipline individuate.
Art. 3.
(Commissione regionale permanente per le pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali)
1. Entro centoventi giorni dallapprovazione della presente legge è istituita presso lAssessorato competente in materia di Sanità la Commissione permanente per le pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione è composta da:
a) lAssessore regionale competente in materia di Sanità o suo delegato con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante dellAssessorato regionale individuato nellorganico della Direzione competente per materia;
c) un rappresentante designato dallOrdine dei Medici;
d) un rappresentante designato dallOrdine dei Farmacisti;
e) un rappresentante designato dallUniversità degli Studi;
f) un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante per ciascuna delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali riconosciute dalla presente legge.
3. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente in organico presso la competente Direzione dellAssessorato regionale alla Sanità, che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Commissione stessa.
4. Ai componenti la Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso lAmministrazione Regionale).
Art. 4.
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) coordina e promuove la divulgazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali nellambito di programmi di prevenzione e di educazione alla salute;
b) redige annualmente un monitoraggio sui risultati dellattività svolta, finalizzato a fornire gli elementi per la programmazione e la spesa dellAssessorato competente in materia di Sanità nel campo della medicina non convenzionale;
c) collabora con lAssessorato regionale competente in materia di Sanità alla definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o privati di formazione degli operatori sulla base dei criteri di cui allarticolo 5;
d) verifica il possesso in capo agli operatori delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali dei requisiti richiesti per liscrizione al registro regionale di cui allarticolo 6;
e) individua eventuali modalità di compensazione, anche sulla base di crediti formativi, per il raggiungimento, da parte dei laureati in medicina e chirurgia, dei requisiti minimi previsti allarticolo 5.
Art. 5.
(Criteri per la definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti formativi)
1. Nella definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o privati di formazione degli operatori, ai sensi dellarticolo 4, comma 1, lettera c), la Commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) gli istituti pubblici o privati che rilasciano il titolo di operatore nelle discipline di osteopatia, chiropratica, agopuntura, fitoterapia, omotossicologia, medicina antroposofica, medicina tradizionale cinese, ayurveda e omeopatia devono garantire un percorso di formazione della durata di sei anni, costituito da un credito formativo di almeno cinquemila ore e seguito da esame finale di idoneità;
b) gli istituti pubblici o privati che rilasciano il titolo di operatore nelle discipline di reflessologia, naturopatia e shiatsu devono garantire un percorso di formazione della durata di tre anni, costituito da un credito formativo di almeno settecentocinquanta ore e seguito da esame finale di idoneità.
Art. 6.
(Registro regionale degli operatori delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali)
1. E istituito presso lAssessorato competente in materia di Sanità il registro regionale degli operatori delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali.
2. Il registro è articolato in due sezioni dedicate rispettivamente agli operatori medici ed agli operatori non medici, suddivisi per specialità.
3. Liscrizione alla specifica sezione del registro regionale avviene su richiesta delloperatore interessato previa autorizzazione rilasciata dalla Commissione ai sensi dellarticolo 4, comma 1, lettera d) in seguito al superamento di una prova teorico-pratica finalizzata a verificare lidoneità delloperatore alliscrizione ed in seguito alla produzione di attestati formativi conseguiti presso istituti pubblici o privati riconosciuti dalle rispettive associazioni nazionali di specialità e dalla Commissione ai sensi dellarticolo 4, comma 1, lettera c).
Art. 7.
(Disposizioni transitorie)
1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano sul territorio regionale pratiche terapeutiche e discipline non convenzionali presentano alla Commissione, entro lanno successivo, domanda di iscrizione alla sezione di pertinenza del registro regionale di cui allarticolo 6, allegando alla suddetta istanza i titoli professionali posseduti, nonché ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.
2. La Commissione, sulla base della documentazione presentata e dei requisiti minimi di cui allarticolo 5, verifica, fatto salvo quanto previsto allarticolo 4, comma 1, lettera e), lidoneità delloperatore alliscrizione nella specifica sezione del registro, provvedendo a rilasciarne la conseguente autorizzazione.
Art. 8.
(Monitoraggio e relazione)
1. Trascorsi tre anni dallentrata in vigore della presente legge, e con successiva periodicità annuale, lAssessorato competente in materia di Sanità esegue un monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative.
2. Gli esiti del monitoraggio costituiranno oggetto di successiva informativa alla competente Commissione consiliare.
Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 con la spesa di euro 250.000,00.
2. Per la spesa prevista al comma 1 si istituiscono per lanno 2003, nella Unità Previsionale di Base (UPB) 28011 (Programmazione sanitaria - Titolo I - Spese correnti) i capitoli con le seguenti denominazioni:
a) Spese per la promozione, divulgazione ed informazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali, con la dotazione finanziaria di euro 100.000,00 in termini di competenza;
b) Spese per il monitoraggio sullo stato di attuazione della disciplina delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali, con la dotazione finanziaria di euro 140.000,00 in termini di competenza;
c) Spese di gestione della Commissione regionale permanente per le pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali, con la dotazione finanziaria di euro 10.000,00 in termini di competenza.
3. Alla copertura della spesa prevista al comma 2 si fa fronte riducendo di pari importo la dotazione dellUPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti) di cui fa parte il capitolo 15910 del bilancio pluriennale 2002-2004. Il presente provvedimento costituisce integrazione dellelenco allegato al fondo per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti attinenti alle funzioni normali.
4. Per lanno 2004 si provvede riducendo di euro 250.000,00 lUPB 09011 del bilancio pluriennale 2002-2004.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 ottobre 2002
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 ottobre 2002 (ndr)