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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07
Legge regionale 12 marzo 2002, n. 10.
Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione promuove il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione della tartuficoltura.
2. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).
Art. 2.
(Interventi a favore della tartuficoltura)
1. In attuazione delle finalità di cui allarticolo 1, la Giunta regionale può disporre:
a) spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore e per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura;
b) concessione di contributi per lattuazione di idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi del Piemonte; tali contributi possono essere concessi alle associazioni o unioni di associazioni più rappresentative a livello regionale formate da cercatori di tartufi di tutte le province tartufigene piemontesi;
c) concessione di indennità per la conservazione e lincremento del patrimonio arboreo tartufigeno regionale;
d) concessione di contributi a favore di Province, di Comuni e di enti per lorganizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura.
Art. 3.
(Riconoscimento tartufaie)
1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate di cui allarticolo 3 della l. 752/1985 viene effettuato dalla Provincia territorialmente competente su istanza degli interessati.
2. Il riconoscimento ha validità quinquennale.
3. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle conformi alle indicazioni di cui allarticolo 3 della l. 752/1985 ed alle caratteristiche definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale definisce altresì la superficie territoriale massima di aree destinate a tartufaia.
Art. 4.
(Consorzi volontari)
1. I consorzi di cui allarticolo 4 della l. 752/1985 devono essere istituiti con atto pubblico e prevedere il voto pro capite.
2. I tartufi raccolti sono contrassegnati dal marchio previsto dallarticolo 12 con lindicazione della denominazione del consorzio di provenienza.
Art. 5.
(Autorizzazione alla raccolta)
1. Il tesserino di idoneità di cui allarticolo 5 della l. 752/1985 che autorizza la ricerca e la raccolta dei tartufi è rilasciato dalla Provincia competente per territorio di residenza del richiedente, a seguito del superamento di apposito esame per laccertamento dellidoneità.
2. Sono esentati dalla prova di esame coloro che sono già muniti di tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il tesserino ha validità decennale e viene rinnovato su richiesta dellinteressato, senza ulteriori esami.
4. Nellipotesi prevista dallarticolo 8, comma 4, linteressato che ne faccia istanza può essere nuovamente autorizzato alla raccolta, previo superamento dellesame per laccertamento dellidoneità.
5. Il tesserino viene sospeso e temporaneamente ritirato per il periodo di un anno qualora il titolare incorra, in un quinquennio, in almeno due violazioni previste dallarticolo 18 della l. 752/1985.
6. Lesame per laccertamento dellidoneità viene svolto da Commissioni territorialmente competenti, costituite ed operanti a seguito di deliberazione della Giunta regionale.
7. Le Commissioni di cui al comma 6 sono composte:
a) da un funzionario regionale designato dalla Giunta regionale;
b) da un funzionario designato dalla Provincia;
c) da un esperto designato dallassociazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di unassociazione avente tali requisiti, la designazione viene effettuata dallunione regionale delle associazioni trifolao piemontesi.
8. Le Commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio regionale.
Art. 6.
(Tesserino di idoneità alla raccolta)
1. Le caratteristiche del tesserino di idoneità previsto allarticolo 5, comma 3, della l. 752/1985 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 7.
(Tassa di concessione regionale annuale)
1. Entro centottanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è delegata a rideterminare con decorrenza dallanno successivo a quello del provvedimento, secondo quanto stabilito dallarticolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per lattuazione delle Regioni a statuto ordinario), da ultimo modificata dal decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dellarticolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), e sulla base di criteri di economicità e convenienza, limporto della tassa di concessione regionale per un ammontare non inferiore a quello fissato dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dellarticolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dallarticolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).
2. La tassa vale per un anno solare.
3. Il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 31 gennaio dellanno cui si riferisce.
Art. 8.
(Vidimazione del tesserino)
1. Il tesserino di idoneità deve essere vidimato annualmente, a partire dallanno successivo al rilascio, presso lo stesso ufficio che lo ha emesso.
2. La vidimazione del tesserino deve avvenire entro il mese di marzo di ogni anno.
3. Allatto della vidimazione deve essere allegata al tesserino la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale annuale.
4. La mancata vidimazione annuale del tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta del tartufo.
Art. 9.
(Orari e periodi di raccolta)
1. Il calendario di raccolta deve essere unico per tutto il territorio regionale, sentite le Province.
2. Il calendario deve prevedere un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore a quindici giorni, anche differenziato per provincia, ai fini di tutela del territorio e del prodotto.
3. E consentita la raccolta anche nelle ore notturne.
4. Dal 1° al 15 settembre è possibile esercitare laddestramento di cani da ricerca del tartufo con età inferiore a tre anni.
Art. 10.
(Delimitazione della zona geografica di raccolta)
1. La delimitazione della zona geografica di raccolta ai sensi dellarticolo 7 della l. 752/1985 viene effettuata dalla Giunta regionale, sentite le Province interessate, entro novanta giorni dallentrata in vigore della presente legge.
Art. 11.
(Indennità per la conservazione
del patrimonio tartufigeno)
1. Ai proprietari o possessori di piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena, alle associazioni di cercatori che gestiscono terreni, sotto forma di proprietà o affitto, può essere concessa unindennità annua fino ad un massimo di euro 20.66 per ogni soggetto arboreo che si impegnino a conservare, permettendo nello stesso tempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo stesso è radicato ai ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla l. 752/1985 ed alla presente legge.
2. Lindennità di cui al comma 1 ha carattere continuativo ed è estesa ai soggetti radicati in filare lungo fossi, strade e confini di proprietà.
3. La qualità di proprietario o possessore può essere dimostrata, fino a prova contraria, da dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà resa in tal senso dallinteressato, ai termini dellarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. Lidentificazione delle piante tartufigene è demandata alla Commissione consultiva comunale per lagricoltura e le foreste di cui allarticolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), e successive modifiche ed integrazioni.
5. La Commissione è competente per leffettuazione di controlli triennali sulleffettiva permanenza delle caratteristiche di cui al comma 1; a seguito di tali controlli lindennità può essere revocata.
6. La Commissione è integrata, ai fini dellapplicazione della presente legge, da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, in possesso del tesserino di idoneità, designati dallassociazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di unassociazione avente tali requisiti, la designazione viene effettuata dallunione regionale delle associazioni trifolao piemontesi.
Art. 12.
(Marchio di identità dei tartufi)
1. La Giunta regionale prevede entro novanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, listituzione di un marchio di identità dei tartufi prodotti nella Regione Piemonte.
Art. 13.
(Commercializzazione dei tartufi freschi)
1. Il cercatore di tartufi deve dichiarare, per ogni esemplare o lotto di esemplari raccolto:
a) la specie;
b) la zona e la data di raccolta;
c) il numero di esemplari raccolti;
d) il peso complessivo degli esemplari raccolti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, necessaria ai soli fini statistici, deve essere redatta su moduli le cui caratteristiche e modalità di distribuzione sono definite dalla Giunta regionale entro trenta giorni dallentrata in vigore della presente legge.
Art. 14.
(Prodotti contenenti il tartufo)
1. Le confezioni di prodotti contenenti, anche parzialmente, il tartufo devono riportarne la percentuale impiegata. I prodotti contenenti aromi non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome tartufo né attraverso diciture né attraverso immagini.
Art. 15.
(Vigilanza e sanzioni amministrative)
1. La vigilanza sullapplicazione della presente legge è affidata agli organi ed agenti previsti dallarticolo 15 della l. 752/1985.
2. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di cui allarticolo 18 della l. 752/1985 sono determinate nelle misure seguenti:
a) tesserino di idoneità:
1) da euro 516 a euro 1549 per raccolta senza tesserino o con tesserino scaduto o con tesserino non vidimato anche per un solo anno;
2) da euro 15 a euro 46 se, pur possedendo il tesserino valido per lanno in corso, il titolare non è in grado di esibirlo;
b) raccolta in periodo vietato o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo ovvero commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta, da euro 516 a euro 1549;
c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno: per ogni decara o frazione del terreno lavorato, da euro 516 a euro 1549;
d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola darte da euro 154 a euro 464;
e) raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data dellimpianto, da euro 15 a euro 46;
f) raccolta di tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate di cui allarticolo 3, da euro 516 a euro 1549;
g) raccolta di tartufi immaturi, da euro 15 a euro 46;
h) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza losservanza delle norme prescritte, da euro 516 a euro 1549;
i) messa in commercio di tartufi conservati senza losservanza delle norme prescritte, da euro 516 a euro 1549.
3. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dellarticolo 18 della l. 752/1985, redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni delle specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati.
4. Al trasgressore viene rilasciata copia del processo verbale di cui al comma 2 contestualmente al processo verbale di accertamento della violazione.
5. Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al maggior offerente, previa allegazione al rapporto di cui allarticolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) di due offerte dacquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona.
6. Limporto ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, è versato alla Tesoreria regionale e viene eventualmente restituito allavente diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.
Art. 16.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dallattuazione degli interventi di cui allarticolo 2 si fa fronte con le somme introitate con lapplicazione della tassa di concessione annuale di cui allarticolo 7 e con lapplicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui allarticolo 15.
2. Le entrate e le spese di cui al comma 1 vengono quantificate nelle leggi di bilancio dei rispettivi anni e fanno riferimento allUnità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze) per le entrate ed allUPB 14011 (Economia montana e foreste Politiche comunitarie) per le spese.
3. La dotazione finanziaria viene definita in sede di previsione di bilancio per lanno finanziario 2002 e pluriennale 2002-2004.
Art. 17.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 29 agosto 1986, n. 37 (Disciplina della raccolta coltivazione e commercializzazione dei tartufi);
b) la legge regionale 9 agosto 1989, n. 46 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 37/1986 concernente la disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi).
Art. 18.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Allentrata in vigore della presente legge, i tesserini di idoneità alla raccolta del tartufo già rilasciati sono sostituiti dufficio, previa restituzione del tesserino in possesso e dimostrazione dellavvenuto versamento della tassa regionale per lanno in corso.
2. Le Commissioni di cui allarticolo 5, comma 6, già istituite dalle previgenti leggi, restano in carica fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 marzo 2002
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 marzo 2002 (ndr)