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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Legge regionale 24 dicembre 2002, n. 33

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2003

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Esercizio provvisorio)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 28 febbraio 2003, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2003, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003, contenuti nel disegno di legge n. 469 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005) presentato al Consiglio regionale in data 27 novembre 2002, limitatamente ad un quinto degli stanziamenti.

2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1, qualora se ne ravvisi la necessità e  l’urgenza, i capitoli del bilancio della Regione che attengono ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, quelli collegati all’esercizio delle funzioni trasferite agli Enti Locali in applicazione delle leggi sul decentramento amministrativo, nonchè gli stanziamenti disposti dalla legge regionale 3 settembre 2001, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001 e disposizioni finanziarie per gli anni 2002 e 2003) e dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002), limitatamente ai capitoli per spese di investimento in conto capitale.

3. Sono inoltre esclusi dai limiti di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi collegati alle calamità naturali.

Art. 2

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2002

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge regionale n. 477

- Presentato dalla Giunta regionale in data 18 dicembre 2002

- Assegnato alla I Commissione in sede referente in data 18 dicembre 2002

- Testo licenziato dalla commissione referente il 23 dicembre 2002 con relazione di Pier Luigi Gallarini

- Approvato in aula il 23 dicembre 2002 con 31 voti favorevoli, 15 voti contrari.

Legge regionale pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 dicembre 2002 (ndr)