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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.

Misure urgenti per l’avviamento al lavoro di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modificazioni l.r. 28/1993)

1. Dopo l’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) e’ aggiunto il seguente articolo 14:

“Art. 14 (Estensione dei benefici)

1. Sono altresi’ ammessi ai benefici stabiliti all’articolo 13, comma 3, nel rispetto della regola comunitaria del ‘de minimis’, le imprese o cooperative che assumano tossicodipendenti o alcoldipedenti in trattamento presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze o presso gli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ed ex tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano concluso un percorso riabilitativo da non piu’ di 24 mesi.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 8 del 14 febbraio 2002 (ndr)