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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07
Legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31.
Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in societa per azioni.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)
1. Al fine di operare una razionalizzazione del sistema delle partecipazioni regionali in societa di capitali, la Giunta regionale e autorizzata a dismettere quelle partecipazioni azionarie che risultino, in ragione delle caratteristiche evidenziate allarticolo 2, strutturalmente inidonee a rappresentare un utile strumento di intervento in campo economico.
Art. 2.
(Quote cedibili)
1. Sono suscettibili di cessione o di conferimento, le partecipazioni che si caratterizzano, anche disgiuntamente, per:
a) non costituire il pacchetto azionario di riferimento;
b) essere inferiori al 20 per cento del capitale sociale;
c) non concorrere, in virtu di legami strutturali o contrattuali, alla formazione del capitale che detiene il controllo, indiretto o di fatto, della societa.
2. Qualora ricorrano i criteri indicati nel comma 1, la Giunta regionale è tenuta a illustrare, con relazione annuale al Consiglio, le ragioni delleventuale mantenimento delle partecipazioni regionali.
3. Rimane in ogni caso esclusa la facolta di alienare quote comprensive di titoli azionari emessi in occasione di operazioni di ricapitalizzazione deliberate nel triennio precedente.
4. La Giunta regionale verifica preventivamente la scelta di dismissione con le altre amministrazioni pubbliche partecipanti alle stesse società o enti.
Art. 3.
(Modalita di alienazione)
1. Le vigenti norme di legge regionale in materia contrattuale, in particolare la legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti lamministrazione dei beni e lattività contrattuale della Regione), non si applicano allalienazione delle quote di cui allarticolo 2.
2. La Giunta regionale puo procedere allalienazione della partecipazione mediante trattativa privata diretta per un corrispettivo non inferiore al valore stimato, con perizia asseverata dal tribunale competente per territorio, da societa o professionista incaricati.
3. Lincarico di valutazione puo ricomprendere anche lassistenza operativa nella procedura di vendita ma il compenso e le modalita di pagamento devono essere previamente stabilite.
4. Se la partecipazione da alienare e in una societa a maggioranza pubblica deve essere riconosciuto un diritto di prelazione in favore dei soci pubblici.
5. Non sono ammesse dilazioni nel pagamento del corrispettivo pattuito che deve, in ogni caso, intervenire al momento della girata dei titoli azionari.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 dicembre 2002
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 dicembre 2002 (ndr)