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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31.

Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in societa’ per azioni.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita’)

1. Al fine di operare una razionalizzazione del sistema delle partecipazioni regionali in societa’ di capitali, la Giunta regionale e’ autorizzata a dismettere quelle partecipazioni azionarie che risultino, in ragione delle caratteristiche evidenziate all’articolo 2, strutturalmente inidonee a rappresentare un utile strumento di intervento in campo economico.

Art. 2.

(Quote cedibili)

1. Sono suscettibili di cessione o di conferimento, le partecipazioni che si caratterizzano, anche disgiuntamente, per:

a) non costituire il pacchetto azionario di riferimento;

b) essere inferiori al 20 per cento del capitale sociale;

c) non concorrere, in virtu’ di legami strutturali o contrattuali, alla formazione del capitale che detiene il controllo, indiretto o di fatto, della societa’.

2. Qualora ricorrano i criteri indicati nel comma 1, la Giunta regionale è tenuta a illustrare, con relazione annuale al Consiglio, le ragioni dell’eventuale mantenimento delle partecipazioni regionali.

3. Rimane in ogni caso esclusa la facolta’ di alienare quote comprensive di titoli azionari emessi in occasione di operazioni di ricapitalizzazione deliberate nel triennio precedente.

4. La Giunta regionale verifica preventivamente la scelta di dismissione con le altre amministrazioni pubbliche partecipanti alle stesse società o enti.

Art. 3.

(Modalita’ di alienazione)

1. Le vigenti norme di legge regionale in materia contrattuale, in particolare la legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l’amministrazione dei beni e l’attività contrattuale della Regione), non si applicano all’alienazione delle quote di cui all’articolo 2.

2. La Giunta regionale puo’ procedere all’alienazione della partecipazione mediante trattativa privata diretta per un corrispettivo non inferiore al valore stimato, con perizia asseverata dal tribunale competente per territorio, da societa’ o professionista incaricati.

3. L’incarico di valutazione puo’ ricomprendere anche l’assistenza operativa nella procedura di vendita ma il compenso e le modalita’ di pagamento devono essere previamente stabilite.

4. Se la partecipazione da alienare e’ in una societa’ a maggioranza pubblica deve essere riconosciuto un diritto di prelazione in favore dei soci pubblici.

5. Non sono ammesse dilazioni nel pagamento del corrispettivo pattuito che deve, in ogni caso, intervenire al momento della girata dei titoli azionari.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 dicembre 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 dicembre 2002 (ndr)