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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07
Legge regionale 20 novembre 2002, n. 29.
Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, al fine di valorizzare i prodotti agroalimentari piemontesi, promuove la costituzione dellIstituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte, di seguito denominato Istituto.
2. Scopo dellIstituto è il marketing dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità, attraverso la realizzazione di:
a) attività promozionali e pubblicitarie in Italia ed allestero;
b) ricerche di mercato;
c) attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali.
3. LIstituto realizza gli scopi di cui al comma 2 anche attraverso collaborazioni con altre istituzioni pubbliche e private.
Art. 2.
(Costituzione dellIstituto)
1. Per costituire lIstituto si associano istituzioni pubbliche e private interessate al settore agroalimentare piemontese.
2. LIstituto è costituito ai sensi del codice civile sotto forma di consorzio o altra forma societaria dotandosi di un apposito Statuto.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, con propria deliberazione nomina un Commissario con lincarico di promuovere la costituzione dellIstituto e di svolgere le funzioni connesse fino allinsediamento degli organi, sulla base dei tempi indicati nella deliberazione stessa.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 è stabilito lammontare dellemolumento da riconoscersi al Commissario nonché del rimborso delle spese sostenute per la costituzione dellIstituto, comprese quelle notarili, di consulenza e di segreteria.
Art. 3.
(Finanziamenti)
1. La Regione finanzia, anche con stanziamenti pluriennali, lIstituto per la realizzazione di iniziative promozionali e di campagne pubblicitarie, di ricerche di mercato e di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione, da assumersi entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, stabilisce le procedure, i criteri e le condizioni per lerogazione dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale in tale deliberazione rispetta le condizioni e le modalità fissate dallUnione europea nella decisione di approvazione degli aiuti previsti dalla presente legge.
Art. 4.
(Incarico per attività di informazione istituzionale e ricerche di mercato)
1. La Giunta regionale può incaricare lIstituto di svolgere attività di informazione istituzionale nel campo della valorizzazione del territorio rurale e della qualità dei prodotti agroalimentari, nonché di svolgere ricerche di mercato.
Art. 5.
(Norma finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge sono autorizzate a carico del bilancio regionale le seguenti spese:
a) euro 100.000,00 per lanno 2002;
b) euro 600.000,00 per lanno 2003;
c) euro 600.000,00 per lanno 2004.
2. Nello stato di previsione della spesa per lanno finanziario 2002 viene istituito nellUnità previsionale di base (UPB) n. 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura. Tutela valorizzazione prodotti agricoli. Titolo I, spese correnti) il capitolo con la seguente denominazione: Spese di costituzione dellIstituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte con dotazione di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa.
3. Agli oneri relativi allanno 2002 si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione finanziaria di euro 100.000,00 dallUPB 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura. Programmazione in materia di agricoltura. Titolo I, spese correnti).
4. Per gli anni 2003 e 2004, nellUPB 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura. Tutela valorizzazione prodotti agricoli. Titolo I, spese correnti) sono istituiti i seguenti capitoli di spesa:
a) Spese per la realizzazione di iniziative di informazione istituzionale e di ricerca di mercato tramite lIstituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte, con la dotazione finanziaria di euro 200.000,00 in termini di competenza;
b) Contributi allIstituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte per la realizzazione di iniziative promozionali e di campagne pubblicitarie, di ricerche di mercato e di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e di partnership commerciali, con la dotazione finanziaria di euro 400.000,00 in termini di competenza.
5. Per gli anni 2003 e 2004 si provvede con quota parte delle assegnazioni rivenienti dallarticolo 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale).
Art. 6.
(Decisione dellUnione europea)
1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo la decisione di approvazione dellUnione europea.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 novembre 2002
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 novembre 2002 (ndr)