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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 29.

Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, al fine di valorizzare i prodotti agroalimentari piemontesi, promuove la costituzione dell’Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte, di seguito denominato Istituto.

2. Scopo dell’Istituto è il marketing dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità, attraverso la realizzazione di:

a) attività promozionali e pubblicitarie in Italia ed all’estero;

b) ricerche di mercato;

c) attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali.

3. L’Istituto realizza gli scopi di cui al comma 2 anche attraverso collaborazioni con altre istituzioni pubbliche e private.

Art. 2.

(Costituzione dell’Istituto)

1. Per costituire l’Istituto si associano istituzioni pubbliche e private interessate al settore agroalimentare piemontese.

2. L’Istituto è costituito ai sensi del codice civile sotto forma di consorzio o altra forma societaria dotandosi di un apposito Statuto.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, con propria deliberazione nomina un Commissario con l’incarico di promuovere la costituzione dell’Istituto e di svolgere le funzioni connesse fino all’insediamento degli organi, sulla base dei tempi indicati nella deliberazione stessa.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3 è stabilito l’ammontare dell’emolumento da riconoscersi al Commissario nonché del rimborso delle spese sostenute per la costituzione dell’Istituto, comprese quelle notarili, di consulenza e di segreteria.

Art. 3.

(Finanziamenti)

1. La Regione finanzia, anche con stanziamenti pluriennali, l’Istituto per la realizzazione di iniziative promozionali e di campagne pubblicitarie, di ricerche di mercato e di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, da assumersi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le procedure, i criteri e le condizioni per l’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale in tale deliberazione rispetta le condizioni e le modalità fissate dall’Unione europea nella decisione di approvazione degli aiuti previsti dalla presente legge.

Art. 4.

(Incarico per attività di informazione istituzionale e ricerche di mercato)

1. La Giunta regionale può incaricare l’Istituto di svolgere attività di informazione istituzionale nel campo della valorizzazione del territorio rurale e della qualità dei prodotti agroalimentari, nonché di svolgere ricerche di mercato.

Art. 5.

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge sono autorizzate a carico del bilancio regionale le seguenti spese:

a) euro 100.000,00 per l’anno 2002;

b) euro 600.000,00 per l’anno 2003;

c) euro 600.000,00 per l’anno 2004.

2. Nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2002 viene istituito nell’Unità previsionale di base (UPB) n. 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura. Tutela valorizzazione prodotti agricoli. Titolo I, spese correnti) il capitolo con la seguente denominazione: “Spese di costituzione dell’Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte” con dotazione di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri relativi all’anno 2002 si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione finanziaria di euro 100.000,00 dall’UPB 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura. Programmazione in materia di agricoltura. Titolo I, spese correnti).

4. Per gli anni 2003 e 2004, nell’UPB 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura. Tutela valorizzazione prodotti agricoli. Titolo I, spese correnti) sono istituiti i seguenti capitoli di spesa:

a) “Spese per la realizzazione di iniziative di informazione istituzionale e di ricerca di mercato tramite l’Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte”, con la dotazione finanziaria di euro 200.000,00 in termini di competenza;

b) “Contributi all’Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte per la realizzazione di iniziative promozionali e di campagne pubblicitarie, di ricerche di mercato e di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e di partnership commerciali”, con la dotazione finanziaria di euro 400.000,00 in termini di competenza.

5. Per gli anni 2003 e 2004 si provvede con quota parte delle assegnazioni rivenienti dall’articolo 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale).

Art. 6.

(Decisione dell’Unione europea)

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo la decisione di approvazione dell’Unione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 novembre 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 novembre 2002 (ndr)