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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Decreto del  Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R

Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d’azione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 219-2992 del 29 gennaio 2002;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44 - 7364 del 14 ottobre 2002;

emana

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: DESIGNAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E RELATIVO PROGRAMMA D’AZIONE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque) e della deliberazione del Consiglio regionale n. 219-2992 del 29 gennaio 2002, designa le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e definisce il relativo programma d’azione.

Art. 2.

(Designazione delle zone vulnerabili
da nitrati di origine agricola)

1. Sono designati zone vulnerabili da nitrati di origine agricola i territori di cui all’Allegato A del presente regolamento.

Art. 3.

(Programma d’azione per le zone vulnerabili
da nitrati di origine agricola)

1. A far data dal 1° gennaio 2003, nelle zone vulnerabili di cui all’articolo 2 sono di obbligatoria applicazione le misure di cui all’Allegato B del presente regolamento e, per quanto non disciplinato dallo stesso, le indicazioni del Codice di buona pratica agricola approvato con decreto del Ministro per le Politiche agricole del 19 aprile 1999.

2. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici nelle zone vulnerabili di cui all’articolo 2 sono effettuate secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

(Fertilizzazione nelle aree di salvaguardia
delle acque destinate al consumo umano)

1. Ove più restrittive, restano ferme le disposizioni relative alle operazioni di fertilizzazione effettuate nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ricomprese nelle zone vulnerabili di cui all’articolo 2.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 ottobre 2002

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 43 del 24 ottobre 2002 e relativo allegato (ndr)