Zona Arancione fino al 31 gennaio

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Un’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale, dispone per il Piemonte la Zona Arancione dal 17 al 31 gennaio 2021.

“E’ una conseguenza delle nuove misure più restrittive adottate a livello nazionale per l’incremento della circolazione del virus che si sta registrando in tutta Italia ed Europa - commenta il presidente Alberto Cirio - Tuttavia è importante segnalare che la pressione ospedaliera, pur restando significativa, continua progressivamente ad alleggerirsi grazie agli sforzi virtuosi che il Piemonte ha saputo fare nelle scorse settimane”.

“So che questo è un nuovo sacrificio per tutti - prosegue Cirio - ed è la ragione per cui ho chiesto al Governo che i ristori previsti per le categorie chiuse siano certi e immediati. Mi riferisco in particolare al mondo dello sci, ai ristoranti e ai bar. Su questi ultimi mi auguro che da Roma rivedano la scelta di bloccare l’asporto dalle 18, perché come ho segnalato in Conferenza delle Regioni è una decisione solo punitiva che risulta poco comprensibile”.

Per quanto riguarda la scuola, il presidente rileva che “come previsto dal Comitato tecnico scientifico nazionale e dal Governo, da lunedì 18 gennaio anche le scuole superiori potranno ripartire in presenza, seppur al 50%. Questo anche grazie al progetto Scuola sicura che la Regione ha messo in campo e ad un enorme lavoro fatto con i prefetti, i territori e il mondo scolastico e dei trasporti per garantire la ripresa in sicurezza. Ma non abbasseremo la guardia e monitoreremo la situazione a scuola ogni giorno, per intercettare subito eventuali criticità ed intervenire in modo immediato con misure più restrittive se la situazione epidemiologica dovesse renderlo necessario”.

 

Le principali misure della Zona Arancione

 

Spostamenti

Sì agli spostamenti all’interno del proprio Comune senza autocertificazione, che si raccomanda però di evitare se non necessari.

Vietato spostarsi sia dal proprio Comune che in entrata e in uscita da una Regione all’altra, salvo che per lavoro, studio, salute o necessità.

Consentiti gli spostamenti dai Comuni con meno di 5000 abitanti per una distanza non superiore ai 30 km, ma non verso i capoluoghi di provincia.

Consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno tra le 5 e le 22 e solo all’interno del proprio Comune nel limite di due persone ulteriori a quelle ivi convicenti, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Vietato circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Scuola

Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie

Didattica in presenza per le scuole superiori al 50%

Attività motoria

Consentite l’attività motoria e l’attività sportiva all’aperto all'interno del proprio Comune.

Aperti i centri sportivi, mentre sono chiusi impianti sciistici, piscine e palestre

Attività commerciali

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 18 per i bar, fino alle ore 22 per i ristoranti, mentre è sempre permessa la consegna a domicilio

Apertura dei negozi al dettaglio e chiusura nel weekend dei centri commerciali (ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, fiorai, tabaccherie, edicole e librerie presenti al loro interno)

Apertura dei parrucchieri e dei centri estetici

Apertura dei mercati anche extra-alimentari

Sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie

Trasporti

Per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale il coefficiente di riempimento non può essere superiore al 50%

Cultura

Chiusura di musei e mostre, teatri e cinema

Caccia

Resta valido quanto comunicato con la nota del 9 dicembre 2020, in quanto applicabile al territorio del Piemonte secondo l’art.2 del Dpcm del 14 gennaio 2021: "Si considera come stato di necessità, al fine di limitare i danni alle colture nonché mitigare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per conseguire l’equilibrio faunistico venatorio, lo svolgimento dell’attività venatoria al di fuori del Comune di residenza/abitazione ed all’interno dell’Ambito Territoriale di Caccia o Comprensorio Alpino di residenza venatoria (ATC o CA in cui si è ritirato il tesserino venatorio) o dell’Azienda faunistica Venatoria o Agrituristico venatoria di appartenenza per le specie cinghiale, capriolo, cervo, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, volpe, minilepre, daino e muflone".

Ovviamente, questa attività deve essere esercitata nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione (mantenimento della distanza di sicurezza e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale) sia durante l’espletamento della stessa sia durante il tragitto per e dai luoghi in cui essa si svolge. La vigilanza può essere effettuata anche dalle guardie volontarie.

Per maggiori informazioni consultare le faq aggiornate del Governo

 

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