Per un alloggio di edilizia sociale i cittadini non europei devono presentare le certificazioni di proprietà

Tema
Politiche sociali

Autore

Data notizia

Con una nota inviata ai sindaci piemontesi, alle Agenzie territoriali per la casa, alle Commissioni di assegnazione alloggi ATC ed al Consorzio Intercomunale Torinese l’assessore regionale alle Politiche sociali, Chiara Caucino, sollecita uno stringente rispetto della legge nell’assegnazione di alloggi di edilizia sociale: “I componenti del nucleo famigliare nel momento in cui chiedono un alloggio popolare non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale o all’estero”.

L’assessore ricorda che l’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 recita che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono produrre apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di nazionalità”. “Per questi ultimi soggetti - fa presente - la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non è sufficiente”.

Un ruolo importante ed attivo deve essere ricoperto anche dai Comuni. “Al momento dell’accertamento dei requisiti prima dell’adozione del provvedimento di assegnazione - puntualizza Caucino - per tutti i cittadini stranieri andrà certificata l’effettiva non titolarità di alloggi all’estero”.

Tag
#edilizia-sociali
#proprietà
#assessore-chiara-caucino