La nuova ordinanza della Regione: le disposizioni fino al 14 luglio

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Ripartono le attività per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni, teatri, cinema, sale concerti, terme e centri benessere, circoli culturali, centri sociali e sale gioco: questi in sintesi, i contenuti dellordinanza n.68 firmata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che sarà valida da lunedì 15 giugno fino a martedì 14 luglio e che riprende quanto contenuto nel decreto del presidente del Consiglio dell’11 giugno.

In particolare:

- sono consentite in Piemonte le attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini e i ragazzi da 0 a 17 anni, in strutture chiuse o all’aria aperta e con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza;

- riaprono i centri benessere e termali, i circoli culturali, i centri sociali e le sale gioco, scommesse e bingo;
- riaprono anche teatri, cinema e sale concerti, e gli spettacoli aperti al pubblico sono consentiti anche in altri spazi e all’aperto, mentre lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche sono consentite solo in forma statica.

Queste attività devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza definiti dalla Regione Piemonte e dalle Linee guida per l’apertura delle attività economiche e produttive.

L’ordinanza stabilisce inoltre che le visite in residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Le medesime Linee guida contengono le disposizioni che devono essere osservate per le attività sportiva o motoria all’aperto, sportiva di base e motoria (in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico) e dei comprensori sciistici, l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, il commercio al dettaglio, i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), il catering continuativo, i servizi alla persona, gli stabilimenti balneari, le strutture ricettive, la formazione professionale, i parchi tematici e di divertimento.

L’ordinanza mantiene l’obbligo di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita (quali parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi) ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale. Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, monouso o lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e garantire comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo delle protezioni si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata della mani, che restano invariate e prioritarie.

Restano il divieto per ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati e per la presenza di accompagnatori nelle sale di attesa dei Pronto soccorso (salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto).

L’accesso ai luoghi di culto deve avvenire nel rispetto dei protocolli firmati dal Governo con le varie confessioni religiose.

Il mancato rispetto delle misure previste dall’ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020 n.35.

 


 

 

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