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Fino al termine delle operazioni di voto per le elezioni per il Parlamento europeo, la Regione Piemonte e molti Comuni, Piemonteinforma rispetterà le disposizioni dell’art.9 c.1 della legge 22 febbraio 2000 n.28 (“a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”).