ESENZIONE TICKET PER REDDITO, PROROGA FINO AL 31 MARZO

Tema
Sanità
Data comunicato

ESENZIONE TICKET PER REDDITO, PROROGA SINO AL 31 MARZO 2023

 

Su proposta dell’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, la Giunta regionale ha confermato fino al 31 marzo 2023 la validità delle autocertificazioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la specialistica riguardanti le seguenti categorie:

  • cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98 (il minore al compimento del sesto anno non potrà più usufruire di tale esenzione); codice E01
  • titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico; codice E03
  • titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; codice E04.

 

Non è prorogata la validità degli attestati con il codice E02, considerata l’estrema variabilità della condizione (soggetto titolare, o a carico di altro soggetto titolare, della condizione di disoccupato con reddito familiare inferiore a 8.263, 31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. All’interno di questa categoria è da considerarsi anche il lavoratore in mobilità ed i propri familiari a carico solo se il soggetto è iscritto all’Ufficio del Lavoro ed appartiene ad un nucleo familiare così come previsto per il disoccupato). I soggetti che si trovano in tali condizioni dovranno pertanto recarsi  alla propria Asl per il rinnovo del certificato.

 

Il cittadino può presentare l’autocertificazione in via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o in alternativa con credenziali di tessera sanitaria con microchip (Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi) o qualsiasi altra Carta Nazionale Servizi.

In caso di eventuale perdita dei requisiti di reddito che danno diritto all’esenzione, l’assistito è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ASL, anche attraverso la funzionalità telematica, per la cessazione del diritto all’esenzione e a non utilizzare più il certificato di esenzione per reddito.