- Tema
- Sanità
- Data comunicato
Il DPCM 11 marzo 2020 contenente misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus agente del COVID-19 chiarisce, all’art.1, punto 4), che “resta garantita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie - l’attività agricola, zootecnica e di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”.
Pertanto, in questo periodo, non sono previste particolari limitazioni al normale svolgimento delle attività agricole stagionali (preparazione dei terreni, semina, potatura e gestione degli impianti arborei) e di quelle relative agli allevamenti (conduzione superfici foraggere, pascolamento, distribuzione reflui, governo e cura dei capi zootecnici).
Il Decreto non prevede altresì limitazioni allo svolgimento delle attività inerenti alle filiere agro-alimentari, assicurando quindi una continuità dei conferimenti e delle forniture, da parte delle aziende agricole alle imprese di trasformazione agro-alimentare, e il mantenimento dei flussi produttivi di alimenti.
Le disposizioni del Decreto assicurano inoltre la conservazione delle relazioni commerciali con le imprese fornitrici di beni e servizi alle aziende agricole e agro-alimentari.