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Ridefinito il ruolo della cultura in Piemonte

Programmazione triennale, cultura intesa come generatrice di un valore economico importante, ruolo della Regione che diventa di raccordo tra i vari enti istituzionali: sono questi i principali temi della riforma proposta in un disegno di legge approvato nella Giunta regionale del 18 settembre, su iniziativa dell’assessora alla Cultura e Turismo Antonella Parigi e che ora passerà all’esame del Consiglio regionale.

"L’approvazione di questo disegno di legge - sostiene l’assessora Parigi - è un passaggio importantissimo, frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto tutti gli operatori e gli stakeholder del territorio. Un nuovo testo che mette finalmente ordine nell’impianto legislativo superando leggi frammentarie e dando una visione di cosa deve essere la cultura in Piemonte. Un approccio che capovolge le modalità applicate fino ad oggi, anche grazie all’istituzione di un Fondo per la cultura regionale con un piano di attività, non annuale ma triennale".

Frutto di un intenso e articolato confronto che ha trovato la sua forma più compiuta negli Stati generali della cultura del 2016, il disegno di legge, composto da tre titoli e quarantacinque articoli, riconosce la funzione trasversale della cultura come agente di sviluppo economico e sociale, avviando nel contempo una riforma che dia nuove e più attuali prospettive alle politiche culturali della Regione Piemonte. Cuore del provvedimento è il Programma triennale della cultura, essenziale per dare al comparto culturale certezza di risorse sul medio periodo, sulla base delle quali poter progettare le proprie attività.

Sono trentacinque le leggi regionali che si intendono abrogare. Nel testo, infatti c’è la precisa volontà di ridefinire il ruolo della cultura non più solo come salvaguardia della tradizione materiale ed immateriale, ma come generatrice di un valore significativo anche dal punto di vista economico, dando al comparto uno strumento unico capace di aumentare l’efficacia dell’azione eliminando barriere e ostacoli burocratici e normativi. L’età delle norme regionali in materia di beni e attività culturali è troppo elevata. La legge regionale quadro n.58, che costituisce ancora oggi il principale punto di riferimento per gli interventi in materia, risale al 1978. Sebbene la genericità delle indicazioni in essa contenute ha consentito in questi anni un ampio margine di manovra per le modalità di intervento, la realtà di oggi impone di aggiornare gli strumenti di attuazione delle politiche regionali alle condizioni attuali, profondamente diverse a cominciare dall’accresciuto ruolo dell’Unione Europea, ai rapporti con lo Stato, alle funzioni drasticamente ridimensionate delle Province, fino al ruolo di primo piano assunto dalle Fondazioni di origini bancaria.

Il Programma triennale trova dunque corrispondenza in una programmazione triennale delle risorse (articolate, all’interno del Fondo per la Cultura, in una sezione in spesa corrente e una in conto capitale) destinate alle diverse linee di intervento, elemento essenziale e qualificante per dare al comparto culturale certezza di risorse sul medio periodo, sulla base delle quali poter progettare e programmare le proprie attività.

Un elemento caratterizzante sarà costituito dagli strumenti di partecipazione. Il disegno di legge ha volutamente mantenuto la formulazione di “uno o più tavoli della cultura”, al fine di consentire una loro agevole gestione e articolazione, per comparto o linea di intervento, o per territorio, senza escludere la possibilità di momenti unificanti. Questi avranno un ruolo essenziale di dialogo e confronto per la definizione della programmazione regionale. Alcuni aspetti operativi, tra cui le modalità per l'accesso ai contributi, sono demandate a specifici regolamenti attuativi.

Tra le novità toccate dalla riforma: la promozione, da parte della Regione, dello sviluppo e della diffusione di sistemi informativi per la conoscenza e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, nonché per la condivisione e la pubblicazione di dati e documenti. In particolare l’articolo 18 è dedicato ai programmi UNESCO al fine di integrare la cultura nelle proprie politiche di sviluppo, a tutti i livelli, ma anche, più nello specifico, a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e naturale nei siti regionali inclusi nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO.

L’articolo 19 sui sistemi museali diventa un modello su come fare sistema a livello territoriale o di ambito. L’articolo 33, alla luce dei cambiamenti e delle trasformazioni del tessuto urbano, prevede un ruolo di indirizzo e di sostegno da parte della Regione per il recupero e la riconversione di spazi, edifici e locali perchè vengano destinati ad attività culturali.

Inclusi nel testo di legge sono in modo particolare i giovani e le start-up, nonché specifiche misure per la mobilità degli artisti dove (articolo 32) si riconosce all’arte di strada, all’attività circense e all’attività di spettacolo viaggiante, un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di confronto di esperienze.

Author Donatella Actis Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.