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Precisazioni sulla legge di contrasto al gioco d'azzardo

L’imminente entrata in vigore della legge per il contrasto al gioco d’azzardo ha portato il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, ad inviare il 16 novembre una lettera al presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, nella quale ha scritto che ritiene “un preciso dovere istituzionale, su un tema così delicato e importante come la ludopatia, mettere a parte il Consiglio regionale, attraverso la presidenza del Consiglio stesso, delle sollecitazioni che mi sono pervenute a più riprese sia dai rappresentanti delle categorie interessate, sia dal Governo, come si può dedurre dalla norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016, art. 90 comma 3”.

Chiamparino ha proseguito facendo presente che “se la volontà del Consiglio è che la legge regionale 9/2016 ‘Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico’, che regolamenta l’attività delle slot machines e delle altre macchine da gioco, entri in vigore nei termini previsti, ne prendo personalmente atto più che volentieri, avendo io sostenuto e votato come, se ben ricordo, l’unanimità dei presenti in Consiglio. In questo modo si pone anche fine a uno scaricabarile che, negli ultimi tempi, ha trovato in effetti qualche sponda di troppo". Comunque, ha precisato Chiamparino, "la Giunta, rispettando fino in fondo le prerogative legislative del Consiglio, non assumera' alcuna iniziativa di modifica senza un atto di indirizzo del Consiglio stesso".

Ripercorrendo l’iter articolato del provvedimento il 20 novembre in Quarta Commissione consigliare, l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, ha dichiarato che “il piano per il contrasto alla ludopatia previsto dalla legge regionale è in fase di attuazione: dal punto di vista operativo la Giunta regionale ha attivato un tavolo tecnico che si sta occupando del tema. Per quanto riguarda la Conferenza Stato-Regioni, l'intesa raggiunta non ha effetto retroattivo e quindi non modifica e non limita le leggi regionali approvate in precedenza”.

Le nuove norme, più restrittive di quelle nazionali sono entrate in vigore il 20 novembre e prevedono gli esercizi pubblici dove sono presenti apparecchiature per il gioco debbano rispettare la distanza in base al percorso pedonale più breve (non inferiore ai 300 metri per i piccoli Comuni e ai 500 metri per quelli oltre i 5.000 abitanti) dai cosiddetti “luoghi sensibili”, come ad esempio scuole di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie.

 Ulteriori informazioni sulla legge

Author Gianni Gennaro Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.