Fino al 31.12.1996 tale attività era svolte, su DELEGA regionale, dai servizi socio assistenziali territoriali (U.S.S.L.);
successivamente, con la legge regionale 3 gennaio 1997, n. 5 la Regione ha modificato la legge regionale 62/95 DELEGANDO, all’esercizio dell’attività di vigilanza:
- le Aziende Sanitarie Locali, nell’ambito del proprio territorio;
- il Comune di Torino, per il territorio della città.
Competenze dello Stato – art 9
- Fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione.
Competenze delle Regioni – art 8
- Definiscono i criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza.
Competenze dei Comuni – art 6
- Titolarità dell’attività di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture pubbliche e private.
Sulla base della legge 328/2000 la Regione Piemonte ha emanato la legge regionale 8 gennaio 2004, n 1 la quale schematicamente prevede:
Art. 54 – In via transitoria, fino all’entrata in vigore del provvedimento della Giunta Regionale che dovrà dare attuazione a quanto previsto dalla l.r. 1/2004 in materia di vigilanza, le funzioni amministrative di vigilanza sono esercitate dalle ASL e dal Comune di Torino per il suo territorio, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento.