Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2001
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Codice 25.10
Autorizzazione idraulica 69c - Comune di Cerrione - Rio Abbondanza - Lavori
Costruzione ponticello - Variante al progetto originario di cui allautorizzazione
idraulica nº 69/b, assunta con determinazione Dirigenziale nº 1222/25.10
del 17/11/2000" - Comune di Cerrione
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare ai soli fini idraulici la ditta De Martini S.p.A. ad eseguire
le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità
indicate ed illustrate negli elaborati progettuali e subordinatamente allosservanza
delle seguenti condizioni:
- lopera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione
potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di
questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei
lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando
il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro
il 31/12/2001.
E fatta salva leventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere
debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito
variazioni di rilievo;
- il Committente dellopera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella,
a mezzo lettera raccomandata, linizio dei lavori al fine di consentire
eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto
nonchè il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;
- ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L.
attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la costruzione dellopera non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
- la quota di imposta delle fondazioni dovrà essere attestata ad almeno
un metro al di sotto della quota di fondo alveo;
- lautorizzazione non solleva la Ditta dallincombenza di dover presentare
comunicazione allAmministrazione Provinciale competente, ai sensi dei
RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n.
987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna
ittica dei fiumi, canali, specchi dacqua;
- lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione della competente Autorità;
- lAmministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche
alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente
autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni
del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano
in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso
dacqua interessato;
- lautorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica
(nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti
dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile
e penale del soggetto autorizzato con lobbligo di tenere sollevata lAmministrazione
Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato
dalluso dellautorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla corresponsione dei canoni
demaniali al competente Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio
di Vercelli se dovuti a norma di Legge e prima dellinizio dei lavori dovrà
ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi
in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431
dell8/8/1985 (Galasso) vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989
vincolo idrogeologico, ecc.).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al
Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 20 febbraio 2001, n. 225
Felice Storti